La sentenza non definitiva è immediatamente esecutiva
di Angelo GinexLa sentenza non definitiva che accoglie, in tutto o in parte, il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo o l’atto di riscossione, ha immediata efficacia esecutiva, con la conseguenza che l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla decisione del giudice, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 13 gennaio 2017, n. 758.
La vicenda trae origine dalla impugnazione da parte della curatela fallimentare di una S.r.l. di una cartella di pagamento, derivante dalla iscrizione nei ruoli straordinari di cui all’articolo 15-bis D.P.R. 602/1973 delle somme accertate con un precedente avviso di accertamento, impugnato ed annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.
Il ricorso della curatela avverso la cartella di pagamento veniva prima accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale e poi rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale riteneva legittima l’iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo 15-bis citato, ravvisandone il fondato pericolo per la riscossione nel fallimento della S.r.l., a nulla rilevando la pendenza del giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento.
Per tale ragione, la curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione, che veniva assegnato alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti che la pronuncia del giudice, ancorché non definitiva, che accerti l’illegittimità di un avviso di accertamento produce sul potere dell’Amministrazione finanziaria di emettere misure cautelari a tutela del credito erariale.
Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite affermano tout court che “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli articoli 11 e 15-bis D.P.R. 602/1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata”.
Ciò sulla base della considerazione per la quale, oltre al generale rinvio alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., che dispone la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, l’articolo 68 D.Lgs. 546/1992, novellato dall’articolo 9 D.Lgs. 156/2015, prevede che il tributo debba essere restituito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ed ammette, in caso di mancata esecuzione, il giudizio di ottemperanza anche prima della formazione del giudicato.
Dunque, l’iscrizione nei ruoli straordinari ex articolo 15-bis citato non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva che incide sulla legittimità dell’atto impositivo che ne costituisce il titolo, da ciò derivando che il ruolo (il cui importo corrisponde a quello dell’atto impositivo) deve essere sgravato, in tutto o in parte, in conformità al decisum dell’ente impositore o la cartella annullata nella stessa misura stabilita dal giudice eventualmente adito.
Infine, le Sezioni Unite sconfessano la tesi dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui il fondato pericolo per la riscossione, da cui nasce l’iscrizione a ruolo straordinaria, è individuato nel fallimento della S.r.l., osservando come le considerazioni svolte hanno portata generale e non autorizzano, quindi, distinzioni nell’ambito delle situazioni in presenza delle quali è consentito il ricorso allo strumento de quo.
Sulla base di quanto sopra esposto, ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso proposto dalla curatela fallimentare.
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