12 Dicembre 2017

La separazione delle attività ai fini Iva

di Federica Furlani
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L’articolo 36 D.P.R. 633/1972 stabilisce, quale principio generale, quello dell’unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell’applicazione dell’imposta nell’ipotesi in cui un soggetto passivo Iva eserciti, congiuntamente, diverse attività.

Unitarietà significa che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate, significa che lo stesso deve tene­re una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari e significa che unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

La norma disciplina inoltre alcuni casi in cui tale principio di unitarietà viene meno, per obbligo o per opzione.

In particolare, i commi 2 e 4 prevedono l’obbligo di separazione delle attività nel caso di:

  • contemporaneo esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo. In tal caso occorre separare le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività professionale da quelle relative all’attività imprenditoriale, restando separati anche i rispettivi volumi d’affari;
  • contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un’altra attività, per la quale il criterio di determinazione dell’Iva presenta modalità del tutto specifiche e particolari, tali da non poter essere trattate in modo unitario. È il caso della vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi (articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972), dell’esercizio di attività di agricoltura e pesca (articolo 34 D.P.R. 633/1972), di spettacoli e giochi (articolo 74 D.P.R. 633/1972) e di agenzia di viaggi (articolo 74-terP.R. 633/1972).

Il comma 3 disciplina invece la facoltà concessa al contribuente di separare le diverse attività esercitate; l’interesse a separare la contabilità sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano attività esenti Iva, accanto ad altre attività normalmente imponibili, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro rata di detrazione, di cui all’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale facoltà che si esercita con comportamento concludente, vincola per 3 anni con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca. È in ogni caso necessario comunicare l’opzione nella prima dichiarazione Iva utile, nell’ambito del quadro VO.

Condizione richiesta per optare per la separazione è che le attività siano effettivamente diverse, e ciò si realizza, in linea generale, quando sono individuate da diversi codici attività ATECO 2007.

È tuttavia prevista un’agevolazione per i soggetti che effettuano locazioni, o cessioni, esenti da imposta e locazioni, o cessioni, imponibili di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa. Essi possono optare per la separazione delle attività, in base alla tipologia degli immobili oggetto della locazione/cessione, pur ricomprese nell’ambito dello stesso codice ATECO 2007, al fine di evitare i negativi effetti derivanti dall’applicazione del pro-rata di detrazione.

Le conseguenze contabili derivanti dall’adozione della contabilità separata ai fini Iva sono:

  • numerazione separata delle fatture e tenuta di registri Iva separati;
  • liquidazioni Iva separate;
  • unicità del versamento Iva mensile/trimestrale, con possibilità di compensazione delle posizioni di debito/credito;
  • presentazione di un’unica dichiarazione Iva composta da un modulo per ogni attività esercitata, ma un unico quadro VH dedicato alle liquidazioni periodiche.

Inoltre, se la separazione è adottata per obbligo, il contribuente può scegliere di liquidare trimestralmente l’Iva per un’attività e mensilmente per l’altra, facendo riferimento al volume d’affari specifico di ciascuna attività; se la separazione è invece facoltativa è necessario far riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate e le liquidazioni saranno mensili o trimestrali per tutte le attività esercitate.

Per quanto riguarda i rapporti tra le attività separate, premesso che ai fini della detrazione Iva i beni e i servizi acquistati vanno imputati all’attività cui si riferiscono, in caso di acquisti di beni e servizi utilizzati pro­miscuamente, la relativa detrazione Iva è ammessa nei limiti della parte imputabile alla medesima attività; imputazione da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi, concreti e analitici e, solo in via residuale, in base al volume d’affari maturato da ciascuna attività.

Con riferimento all’eventuale passaggio di beni da un’attività all’altra, si evidenzia che vi è l’obbligo, con l’eccezione di attività soggetta a ventilazione, di fatturazione in base al valore normale (articolo 14 D.P.R. 633/1972) dei beni e di registrazione.

Assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi ef­fettuate nei confronti dell’attività separata, ma solo nel caso di servizio effettuato a favore di un’attività con detrazione Iva ridotta o forfetizzata, con conseguente assoggettamento a Iva, in base al loro valore normale, nel momento della loro ultimazione.

Tali passaggi interni non concorrono in ogni caso alla formazione del volume d’affari.

 

I regimi speciali IVA