12 Dicembre 2017

La separazione delle attività ai fini Iva

di Federica Furlani
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L’articolo 36 D.P.R. 633/1972 stabilisce, quale principio generale, quello dell’unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell’applicazione dell’imposta nell’ipotesi in cui un soggetto passivo Iva eserciti, congiuntamente, diverse attività.

Unitarietà significa che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate, significa che lo stesso deve tene­re una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari e significa che unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

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