14 Dicembre 2020

La separazione di attività ai fini Iva: obbligo e facoltà

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 36 D.P.R. 633/1972 stabilisce, quale principio generale, nel caso di soggetto passivo che esercita congiuntamente diverse attività, quello dell’unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Unitarietà significa che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate: lo stesso deve tenere una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari, così come unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

La norma prevede tuttavia dei casi di separazione, obbligatoria o facoltativa.

In particolare le ipotesi di separazione obbligatoria delle attività si verificano nel caso di:

  • contemporaneo esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo. In tal caso occorre separare le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività professionale da quelle relative all’attività imprenditoriale, restando separati anche i rispettivi volumi d’affari;
  • contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un’altra attività, per la quale il criterio di determinazione dell’Iva presenta modalità del tutto specifiche e particolari, tali da non poter essere trattate in modo unitario. È il caso della vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi (articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972), dell’esercizio di attività di agricoltura e pesca (articolo 34 D.P.R. 633/1972), dell’esercizio di attività spettacolistica, di intrattenimento e giochi (articolo 74 e 74-quater D.P.R. 633/1972).

La separazione facoltativa, regolata dal comma 3 del citato articolo 36, è invece concessa nel caso di esercizio di più attività, che devono essere “effettivamente” distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa (risoluzione 184/E/2008), e quindi devono essere individuate con distinti codici attività Ateco.

La convenienza e quindi l’interesse a separare la contabilità sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano attività con limiti alla detrazione, come nel caso di attività esenti Iva, esercitate accanto ad altre attività normalmente imponibili, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro-rata di detrazione, di cui all’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Ipotizzando infatti una società con volume d’affari dell’attività imponibile pari a 100.000 euro, uguale al volume d’affari dell’attività esente (e quindi pro-rata del 50%), e con Iva acquisti riferibile all’attività imponibile pari a 10.000 euro e riferibile all’attività esente pari a 2.000 euro, separando le attività l’Iva detraibile ammonterebbe a 10.000 euro, contro i 6.000 euro nel caso di applicazione del pro-rata.

Accanto alla disciplina generale che regola la separazione facoltativa, è prevista un’agevolazione per il settore immobiliare, caratterizzato da questi codici attività:

  • 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali,
  • 68.10.00 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri,
  • 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).

Secondo la disciplina generale, infatti, sarebbe ammessa la separazione esclusivamente nel caso di esercizio di attività appartenenti a codici diversi. Al fine di evitare i negativi effetti derivanti dall’applicazione del pro-rata di detrazione nel settore immobiliare, però, la norma prevede, per i soggetti che effettuano locazioni, o cessioni, esenti da imposta e locazioni, o cessioni, imponibili di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, la possibilità di optare per la separazione delle attività, in base alla tipologia delle immobili oggetto della locazione/cessione, pur ricomprese nell’ambito dello stesso codice Ateco 2007

 Le conseguenze contabili derivanti dall’adozione della contabilità separata ai fini Iva sono:

  • numerazione separata delle fatture e tenuta di registri Iva separati;
  • liquidazioni Iva separate;
  • unicità del versamento Iva mensile/trimestrale, con possibilità di compensazione delle posizioni di debito/credito;
  • presentazione di un’unica dichiarazione Iva composta da un modulo per ogni attività esercitata, ma un unico quadro VH dedicato alle liquidazioni periodiche.

Inoltre, se la separazione è adottata per obbligo, il contribuente può scegliere di liquidare trimestralmente l’Iva per un’attività e mensilmente per l’altra, facendo riferimento al volume d’affari specifico di ciascuna attività; se la separazione è invece facoltativa è necessario far riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate e le liquidazioni saranno mensili o trimestrali per tutte le attività esercitate.

Per quanto riguarda i rapporti tra le attività separate, premesso che ai fini della detrazione Iva, i beni e i servizi acquistati vanno imputati all’attività cui si riferiscono, in caso di acquisti di beni e servizi utilizzati pro­miscuamente, la relativa detrazione Iva è ammessa nei limiti della parte imputabile alla medesima attività; imputazione da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi, concreti e analitici e, solo in via residuale, in base al volume d’affari maturato da ciascuna attività.

Con riferimento all’eventuale passaggio di beni da un’attività all’altra, si evidenzia che vi è obbligo, con l’eccezione di attività soggetta a ventilazione, di fatturazione in base al valore normale dei beni, e di registrazione.

Assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’attività separata, ma solo nel caso di servizio effettuato a favore di un’attività con detrazione Iva ridotta o forfetizzata, con conseguente assoggettamento a Iva, in base al loro valore normale, nel momento della loro ultimazione.

Tali passaggi interni non concorrono in ogni caso alla formazione del volume d’affari.

La separazione facoltativa delle attività opera dal 1° gennaio dell’anno in corso in cui si esercita l’opzione (tranne inizio in corso d’anno), si esercita con comportamento concludente e vincola per 3 anni con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca.

È in ogni caso necessario comunicare l’opzione nella prima dichiarazione Iva utile, nell’ambito del quadro VO.