14 Dicembre 2020

La separazione di attività ai fini Iva: obbligo e facoltà

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 36 D.P.R. 633/1972stabilisce, quale principio generale, nel caso di soggetto passivo che esercita congiuntamente diverse attività, quello dell’unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Unitarietà significa che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate: lo stesso deve tenere una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari, così come unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

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