La società semplice immobiliare detenuta dalla holding
di Ennio VialIn questi giorni si è fatto un gran parlare del caso di una nota influencer che deteneva un immobile di civile abitazione attraverso il veicolo della società semplice. Fin qui nulla di strano. La particolarità è rappresentata dal fatto che la società semplice è posseduta (quasi interamente) da una holding società di capitali.
Chi ha avuto modo di ricostruire l’operazione, attingendo da fonti pubbliche, ovviamente segnala di non conoscere come la società semplice abbia acquisito la liquidità per effettuare l’acquisto immobiliare. Prescindiamo per un attimo da questo aspetto, e dalle eventuali e conseguenti censure di abuso.
Vogliamo ipotizzare che la società semplice sia stata finanziata dalla holding che ha a sua volta acquisito la liquidità dal socio persona fisica. In questo modo il ragionamento elude in tutto o in parte il problema dell’utilizzo della liquidità conseguita dalla holding, sotto forma di dividendi che hanno scontato solo la tassazione del 1.2%.
La detenzione dell’immobile, che non rientra nel core business del gruppo, e che rappresenta una diversificazione degli asset, attraverso il veicolo della società, semplice offre diversi vantaggi fiscali quali la possibilità di non considerare il bene immobile ai fini della disciplina delle società di comodo. Si ricorda, infatti, che, ai fini della disciplina in oggetto, non vengono considerate le partecipazioni detenute in società semplici.
Commenti rinvenibili nella rete, ancorché non dottrinali, hanno tacciato l’operazione come abusiva se non addirittura evasiva. Invero, accantonando il fastidio che molti provano per gli influencer e premettendo come nota metodologica che non vi è piena conoscenza dell’operazione atteso che – per fortuna – i comuni cittadini non hanno i poteri investigativi della Amministrazione Finanziaria, possiamo abbozzare qualche timida riflessione sulla struttura.
Innanzitutto, per tacciare l’operazione come abusiva bisogna individuare se il risparmio fiscale esiste.
In assenza di risparmio fiscale, il problema sfuma. Volendo indagare, potremmo affermare che lo stesso potrebbe discendere dalla disapplicazione della disciplina delle società di comodo in relazione a quell’investimento. Ciò, tuttavia, non comporta tout court un vantaggio fiscale, in quanto non è scontato che la holding, se avesse detenuto direttamente l’immobile senza la società, sarebbe risultata di comodo. Peraltro, anche se di comodo, nessuno può escludere a priori che la disciplina possa essere disapplicata.
Un ulteriore aspetto che considererei (e che non mi pare di avere riscontrato in giro) attiene alla lettera h ter), comma 1, articolo 67, Tuir, a mente della quale sono considerati redditi diversi “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.
Anche l’applicazione di questa previsione appare non scontata in ogni caso.
Ad ogni buon conto, quand’anche si riuscisse ad individuare un risparmio fiscale vi è da chiedersi se questo risparmio sia indebito. L’operazione dovrebbe risultare priva di sostanza economica, ossia inidonea a produrre effetti diversi da quelli fiscali.
Ricordo, infine, che, il comma 3, articolo 10 bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), stabilisce che “non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”.
Per valutare la sussistenza di ragioni economiche non marginali, bisogna valutare le regole di funzionamento civilistiche e fiscali della società semplice.
La società semplice non deve tenere scritture contabili. Se questo vantaggio può apparire marginale in caso di un immobile, si pensi se la società gestisce anche della liquidità come investimento di portafoglio, avvalendosi di un consulente finanziario. La tassazione sostitutiva tipica dei privati, come pure la non necessità di contabilizzare magari una operazione di compravendita al giorno, appare una manna dal cielo.
Un ulteriore aspetto da valutare attiene, inoltre, alla tutela del patrimonio. Se l’amministrazione della società semplice è riservata al socio persona fisica, la holding può beneficiare della limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 2267, comma 2, cod. civ.
Molti altri aspetti potrebbero essere evidenziati, ma al momento mi fermo a questa prima analisi superficiale.
Più delicato è il caso in cui l’acquisto dell’immobile sia finanziato con i dividendi percepiti dalla holding, ma il tema verrà approfondito in un successivo intervento.