11 Marzo 2021

La sorte dei “fondi tassati” nella scissione societaria parziale

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito di un’operazione di scissione parziale, quando è pacifico che i fondi per rischi ed oneri che sono stati trasferiti alla beneficiaria nell’ambito del compendio oggetto della scissione sono stati costituiti dalla scissa nei precedenti periodi d’imposta con accantonamenti che non rientrano tra quelli deducibili ex articolo 107 Tuir, la società beneficiaria è ammessa ad operare le variazioni in diminuzione del proprio imponibile in corrispondenza dell’utilizzo di tali fondi tassati, senza che a tale fine sia per essa necessario provare la precedente “tassazione” degli accantonamenti avvenuta in capo alla società scissa.

Infatti, imporre alla beneficiaria di dover a tale fine provare che il “saldo iniziale” dei fondi tassati ad essa trasferiti, ossia il valore di tali poste esistente alla data in cui ha avuto efficacia la scissione, sia stato formato da accantonamenti fiscalmente non dedotti dalla scissa, presupporrebbe in via mediata un’inammissibile attività di accertamento svolta in capo alla società scissa.

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