La sorte delle misure cautelari e degli atti esecutivi post pace fiscale
di Angelo GinexUna tematica di notevole spessore pratico riguarda la sorte delle misure cautelari e degli atti dell’esecuzione forzata in rapporto al regolare perfezionamento delle procedure di definizione agevolata degli avvisi di accertamento e delle liti fiscali pendenti di cui agli articoli 2 e 6 D.L. 119/2018.
Nello specifico, appare d’uopo valutare sia il preciso momento di perfezionamento della fattispecie deflattiva, sia gli effetti che da essa riverberano.
Per quanto concerne il primo punto, occorre distinguere quanto segue:
- la definizione agevolata degli atti impositivi si conclude con il pagamento di tutte le somme o con il pagamento della prima rata nei termini stabiliti dalla legge;
- la definizione agevolata delle liti pendenti, invece, si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento di tutte le somme dovute o della prima rata entro il 31 maggio 2019. È importante sottolineare, infatti, che questa procedura richiede la presentazione di una specifica domanda da parte del contribuente, mediante un modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Per entrambi gli istituti in disamina, inoltre, in caso di rateazione il perfezionamento della fattispecie avviene solo ed esclusivamente col pagamento della prima rata.
Dunque, mentre prima di tale adempimento la procedura non può dirsi conclusa, successivamente, anche se il contribuente deciderà di non proseguire con l’adempimento delle successive rate, la definizione avvenuta rimarrà certa.
Chiarito il momento perfezionativo di entrambi i suindicati istituti di definizione agevolata, è interessante analizzare gli effetti e le conseguenze che essa produce nei confronti degli atti esecutivi e delle possibili misure cautelari.
In merito a questa problematica, va innanzitutto evidenziata una grande incertezza applicativa dovuta all’assenza di una specifica regolamentazione circa gli effetti degli istituti deflattivi de quibus, i quali sono positivizzati negli articoli 2 e 6 D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018.
Secondo l’interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria, il regolare perfezionamento della definizione agevolata degli atti impositivi produce un effetto estintivo della pretesa tributaria, riguardante le violazioni constatate ed accertate.
Nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti, la conclusione della fattispecie comporta, oltre al sopracitato effetto, l’estinzione del giudizio oggetto dell’istituto deflattivo.
Ergo, il naturale corollario di questa interpretazione è il venir meno dell’efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, le quali perdono il loro scopo ed il loro oggetto, essendo venuta meno la stessa pretesa fiscale.
In sostanza, gli effetti della definizione agevolata sono così riassumibili:
- l’estinzione della obbligazione tributaria;
- il venir meno delle misure cautelari già richieste dall’Amministrazione finanziaria alla competente Commissione tributaria provinciale ex articolo 22 D.Lgs. 472/1997;
- la perdita di validità ed efficacia delle misure cautelari e degli atti dell’esecuzione forzata già adottati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Dunque, l’Agente della Riscossione dovrebbe fermare tutte le azioni esecutive poste in essere, con la conseguenza che anche le eventuali somme pignorate presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del contribuente-esecutato.
In conclusione, appare necessario focalizzare l’attenzione su due profili di particolare interesse.
Innanzitutto, gli effetti della definizione agevolata degli atti impositivi o delle liti pendenti riguardano solo e soltanto l’oggetto del procedimento deflattivo.
Dunque, nell’ipotesi in cui le misure cautelari (o gli atti dell’esecuzione forzata) siano riferibili a più atti impositivi o a più controversie pendenti, tra le quali è presente quella definita in via agevolata, esse al massimo potranno essere ridotte in considerazione del valore delle obbligazioni tributarie ancora esistenti e di quella estinta.
Da ultimo, nell’eventualità in cui il contribuente paghi solo la prima rata, o comunque non proceda al pagamento integrale di tutte le rate successive, l’Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di agire esecutivamente per il recupero forzoso dell’importo residuo dovuto.