1 Aprile 2020

La sospensione degli adempimenti Iva durante l’emergenza da Covid-19

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

In base a quanto previsto dal successivo comma 6 della richiamata norma, gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Per espressa previsione normativa, resta invece fermo quanto previsto dall’articolo 1 D.L. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, con conseguente obbligo di presentazione – entro la giornata di ieri, 31 marzo 2020 – delle CU.

Nel presente contributo ci concentreremo sulla sospensione degli adempimenti previsti relativamente all’Iva, tentando di identificare quali di essi potranno essere rimandati al prossimo 30 giugno 2020.

Sul piano soggettivo la disposizione in questione riguarda tutti i soggetti “localizzati” sul territorio italiano (imprese individuali, società di persone, società di capitali e liberi professionisti), indipendentemente dal regime tributario adottato (contabilità “semplificata”, contabilità “ordinaria”, regime forfettario, regime dei minimi, ecc.).

Inoltre, la suddetta sospensione non risulta in alcun modo correlata alla misura dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019 né alla localizzazione dell’attività in determinate aree del territorio italiano (si pensi, ad esempio, alle c.d. “ex zone rosse”) né alla chiusura di quest’ultima; beneficiano quindi della sospensione degli adempimenti tributari in esame sia le attività che sono state obbligate alla chiusura, sia quelle che sono state chiuse su base volontaria che, infine, quelle che hanno continuato ad operare ai sensi delle disposizioni del D.P.C.M. 22.03.2020.

Sotto il profilo oggettivo la norma non fornisce specificazioni in merito a ciò che debba intendersi per “adempimento tributario” né alla data in cui si scrive risultano esservi chiarimenti di prassi sul punto; quel che è invece certo è che la sospensione in commento non riguarda i versamenti e l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per i quali il decreto “Cura Italia” prevede una disciplina ad hoc che, tuttavia, esula dalla presente trattazione. 

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa Iva va evidenziato che, ai sensi dell’articolo 62 in esame, risulta innanzitutto prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, in scadenza il prossimo 30 aprile. La dichiarazione Iva 2020 potrà dunque essere presentata entro il prossimo 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni.

Con la sospensione di tale termine deve ritenersi prorogato anche il termine per la presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa Iva a favoreentro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, che consentirà un più semplice e veloce recupero del maggior credito Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998.

Il posticipo del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva potrebbe inoltre risultare particolarmente utile nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, relativamente all’anno 2019, un credito Iva “potenziale” non utilizzabile in conseguenza del mancato versamento di tutta o parte dell’Iva a debito periodica della medesima annualità.

Infatti, i soggetti Iva avranno a disposizione un più lungo periodo (fino al 30 giugno 2020) per effettuare, su base volontaria, degli ulteriori versamenti Iva relativi al 2019 (quindi non in base ad “avviso bonario” o a “cartella di pagamento”), che potranno essere indicati nel quadro VL del modello IVA 2020, consentendo l’emersione dell’effettivo credito Iva spettante. Inoltre, e qualora il debito Iva periodico 2019 sia integralmente saldato con versamenti spontanei prima del 30 giugno 2020, non vi sarà neanche più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore per recuperare il “credito Iva potenziale” 2019.

Al maggior termine per la trasmissione della dichiarazione Iva risulta inoltre connessa anche la possibilità di effettuare eventuali versamenti con ravvedimento operoso che, in base al comma 1, lett. b), dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, consentiranno di ridurre ad un ottavo del minimo le sanzioni per eventuali versamenti tardivi.

Tra gli ulteriori adempimenti Iva che risultano prorogati al 30 giugno 2020 vi è la presentazione del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2020 (il modello è stato recentemente approvato con le relative istruzioni di compilazione a seguito del provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020), da utilizzare per richiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva trimestrale/infrannuale, il cui termine di presentazione telematica era originariamente fissato al prossimo 30 aprile.

Risulta inoltre posticipato anche il termine di trasmissione del c.d. “esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 30 aprile 2020. In relazione a tale adempimento si ricorda che l’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 124/2019 ha stabilito, a partire dal 2020, che la trasmissione telematica di tale modello non deve più avvenire in forma mensile ma su base trimestrale (in particolare, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

Ancora, risulta posticipato al 30 giugno 2020 anche il termine di trasmissione della liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre 2020 (in scadenza il prossimo 31 maggio) e dei modelli Intrastat mensili (scadenze del 25 marzo 2020, del 27 aprile 2020 e del 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020) (sul posticipo dei modelli Intrastat si veda anche il comunicato dell’Agenzia delle Dogane dello scorso 20 marzo 2020).

Dubbi vi sono invece sulla sospensione del termine dei 12 giorni per la trasmissione delle fatture elettroniche per operazioni con momento di effettuazione che cade nel periodo 8 marzo 2020-31 maggio 2020; per rispondere al dubbio occorrerebbe comprendere se l’adempimento in questione sia da considerarsi o meno “adempimenti tributario” ai sensi dell’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020.

Da un lato, l’emissione della fattura rientra indubbiamente tra gli “adempimenti tributari”, in quanto è previsto come obbligo da una norma tributaria (l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72); in questo senso, quindi, la proroga al 30 giugno dovrebbe riguardare anche tale adempimento.

Sotto altro punto di vista, tuttavia, la fattura rappresenta il documento che – in caso di operazioni imponibili – determina l’insorgenza del debito Iva, in capo all’emittente, e del correlato diritto alla detrazione per il cessionario/committente; riguarderebbe, in altri termini, il rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente e, in questo senso, potrebbe non essere considerato un adempimento tributario “verso lo Stato” e, in quanto tale, non sarebbe posticipabile.

Qualche chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate contribuirebbe indubbiamente a fare luce su una norma dalla formulazione poco chiara.

Infine, non dovrebbero invece esservi dubbi circa la proroga al 30 giugno 2020 per i “dettaglianti” che non sono ancora dotati di registratore telematico; tali soggetti, a parere di chi scrive, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi relativi ai mesi di febbraio (in scadenza entro il 31 marzo 2020), di marzo (in scadenza entro il 30 aprile 2020) e di aprile (in scadenza entro il 31 maggio 2020), entro il prossimo 30 giugno 2020.