20 Aprile 2020

La sospensione dei versamenti per le imprese agricole

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Anche gli operatori del settore agricolo, alle prese con le conseguenze dell’emergenza sanitaria in atto nel Paese, prestano attenzione alle norme varate dal Governo per ottenere benefici ed attenuare la morsa della crisi.

L’articolo 18 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevede che per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’Iva. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sulle prime, la norma era parsa di dubbia applicabilità per le imprese agricole.

Essa infatti si riferisce a “esercenti attività d’impresa, arte o professione” nel cui ambito, a stretto rigore terminologico, potevano non essere ricompresi i soggetti di cui all’articolo 32 Tuir. La circolare 9/E/2020, si è affrettata a sgombrare il campo da equivoci e, rispondendo a specifico quesito, ha chiarito che “tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18”.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate ha fornito anche altri importanti chiarimenti sul meccanismo di calcolo del requisito richiesto dalla norma, della riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Le regole diramate, possono essere così riassunte:

  • occorre fare confronti separati: marzo su marzo, aprile su aprile;
  • l’esito del confronto, se soddisfa la norma per ciascun mese, dà diritto alla sospensiva per il mese successivo: ad esempio, se è verificata la riduzione del fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, si può beneficiare della sospensione per aprile. Autonoma verifica va fatta per il mese successivo confrontando i fatturati di aprile;
  • ai fini del conteggio, occorre considerare tutte le operazioni effettuate nei mesi di riferimento assumendo la data di effettuazione dell’operazione: per le fatture immediate, essa coincide con la data della fattura. Per le fatture differite, si assume la data del documento di consegna: ad esempio, le consegne di febbraio fatturate il 15 marzo, vanno escluse dal calcolo mentre vanno incluse le consegne di marzo ancorché fatturate il 15 aprile);
  • per i corrispettivi si assume la data del giorno. Qualora l’impresa abbia sia corrispettivi che fatture, il confronto deve essere eseguito sulla somma dei due elementi.

Alla luce di tali chiarimenti, ipotizzando un’impresa agricola che eserciti attività agricola di coltivazione e agriturismo, per verificare se ad aprile potrà beneficiare della sospensione dei versamenti ex articolo 18 D.L. 23/2020, dovrà:

a) confrontare le fatture relative alle operazioni effettuate a marzo 2020 con quelle relative alle operazioni effettuate a marzo 2019;

b) confrontare i corrispettivi risultanti dal registro di marzo 2020 con quelli risultanti dal registro di marzo 2019;

c) sommare, distintamente per mese/anno, le due componenti (corrispettivi e fatture);

d) verificare se ci sia stata una riduzione di oltre il 33% con la formula:


OPERAZIONI TOTALI (FATTURE + CORRISPETTIVI) MARZO 2020 / OPERAZIONI TOTALI (FATTURE + CORRISPETTIVI ) MARZO 2019 > 0,33


Va rilevato tuttavia che le imprese che esercitano attività di agriturismo, rientrano generalmente nella precedente sospensiva prevista dall’articolo 8 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020, i cui effetti vengono fatti salvi dal nuovo decreto) che si estende fino a tutto il 30 aprile 2020. In buona sostanza, queste imprese potranno prescindere dai conteggi sopra descritti e sospendere i versamenti in scadenza il 16 aprile, mentre, per accedere al medesimo beneficio in maggio, dovranno verificare la riduzione di fatturato nella misura stabilita dalla legge, confrontando i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020.

Occorre ricordare che in presenza di conferimenti a cooperative agricole da parte di soggetti in regime speciale, l’articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972, prevede il differimento del momento di effettuazione dell’operazione all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci.

L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dalla cooperativa per conto dei produttori agricoli conferenti, anche nel caso in cui questi abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

Nel caso di imprese agricole titolari di impianti fotovoltaici si dovrà considerare anche il fatturato derivante dalla vendita di energia, escludendo la componente incentivo.

Importante per le imprese agricole sarà anche la possibilità di accedere a tutti gli incentivi finanziari previsti dal decreto liquidità, in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato in misura diversificata per tipo di attività.

Sul punto è importante ricordare che, sempre il precedente decreto Cura Italia, aveva previsto la sospensione dei rimborsi dei prestiti rateali. L’applicazione di questa misura è stata confermata anche con riferimento alle posizioni gestite da Ismea. L’Istituto ha diramato apposita comunicazione con cui ha dichiarato:

  • sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano;
  • esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto;
  • estensione automatica delle garanzie Ismea su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

E inoltre:

  • sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;
  • sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016.

Infine, il comma 5 dell’articolo 18 D.L. 23/2020, sospende i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 per gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Questa norma è applicabile anche alle associazioni di categoria agricole anche per le attività di assistenza da esse svolte nei confronti dei soci.

Si tratta infatti di attività equiparabili alle altre attività d’impresa per cui la sospensione opera al verificarsi degli scostamenti che scaturiscono dal confronto tra le singole mensilità di marzo e aprile 2019 e 2020. Infatti, esse sono soggette al regime previsto dall’articolo 78, comma 8, L. 413/1991, che prevede un sistema forfettario di determinazione del reddito mantenendone la natura di attività istituzionale.