La sospensione del processo tributario per pregiudizialità
di EVOLUTIONLa sospensione del processo consiste nell’arresto temporaneo del suo svolgimento al verificarsi di un determinato evento. In ambito tributario, tali eventi sono individuati dall’articolo 39 del D.Lgs. 546/1992, il quale prevede che la sospensione possa essere disposta nel caso in cui:
- sia proposta la querela di falso o una questione sullo stato o sulla capacità delle persone;
- sia iniziata, su richiesta delle parti, una procedura amichevole (MAP – Mutual Agreement Procedure) per evitare le doppie imposizioni;
- la Commissione tributaria adita o altra debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (cd. sospensione per pregiudizialità).
Con specifico riferimento alla sospensione per pregiudizialità, è opportuno ricordare come tale condizione ricorra nel caso in cui tra le stesse parti e in relazione ai medesimi fatti sia necessario definire un procedimento che costituisce un indispensabile presupposto logico-giuridico di un altro.
Tale ipotesi di sospensione può essere:
- interna, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti nella giurisdizione tributaria;
- esterna, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti in giurisdizioni diverse.
La prima è espressamente prevista anche nel rito tributario a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’introduzione, ad opera del D.Lgs. 156/2015, dell’articolo 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992.
Con riferimento alla seconda, invece, la norma di riferimento deve essere individuata tra le disposizioni del codice di procedura civile ed in particolare nell’articolo 295.
Appare utile sottolineare che la sospensione per pregiudizialità esterna non può configurarsi:
- né con riferimento alla giurisdizione penale, in quanto il principio del doppio binario di cui all’articolo 20 D.Lgs. 74/2000 prevede che il processo tributario e penale siano indipendenti l’uno dall’altro;
- né con riferimento alla giurisdizione amministrativa, in quanto l’articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992 attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare l’atto amministrativo ritenuto illegittimo.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il contribuente impugni un avviso di accertamento Tarsu, eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della delibera di approvazione delle aliquote Tarsu, il giudice tributario non potrà disporre la sospensione del relativo giudizio in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità di detto provvedimento.
Allo stesso modo, nel caso in cui in relazione agli stessi fatti oggetto di accertamento tributario penda un processo penale, non può essere disposta la sospensione del processo tributario in virtù del citato principio del doppio binario di cui all’articolo 20 D.Lgs. 74/2000.