La sospensione delle attività produttive non ferma la fatturazione
di Clara PolletSimone DimitriIl lavoro delle imprese e dei professionisti, anche se a ranghi ridotti, prosegue. Abbiamo analizzato in un precedente contributo gli effetti della proroga, introdotta dall’articolo 62 del decreto Cura Italia, sugli adempimenti tributari che ricadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Al contempo, per determinate categorie di contribuenti sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione. Così, ad esempio, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, i versamenti in scadenza del mese di marzo (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria) sono sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino al 31 maggio 2020 (pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio).
Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti di tipo amministrativo (fatturazione, registrazione fatture di acquisto/vendita, etc.) non è stata introdotta alcuna proroga; pertanto, tutti i contribuenti dovranno regolarmente trasmettere le fatture di marzo al Sistema di Interscambio, nel rispetto dei termini posti del testo unico Iva.
Ricordiamo, infatti, che il file xml della e-fattura va trasmesso al SdI affinché la stessa si consideri regolarmente emessa. I termini di trasmissione della fattura seguono regole distinte a seconda che trattasi di fattura immediata o differita.
La fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione operazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; la data di emissione della fattura elettronica – campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – nel caso di fatturazione immediata coincide con la data di effettuazione dell’operazione.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Così, ad esempio, le N consegne effettuate nei giorni di marzo potranno essere riepilogate in un’unica fattura differita, da trasmettere al SdI entro il 15 aprile.
Analoghe conclusioni valgono per le società che hanno dovuto interrompere la produzione in quanto non rientranti nell’elenco delle attività essenziali, così come elencate dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020 e rivisto dal Decreto 25.03.2020.
Si pensi al caso di una società che ha effettuato delle consegne ad inizio marzo, emettendo regolari ddt di vendita e, a seguito della diffusione del COVID-19 ha dovuto sospendere l’attività, senza aver concluso le procedure amministrative del mese. In tal caso l’attività dell’area amministrativa può comunque proseguire in modalità smart working terminando regolarmente il processo di fatturazione.
Qualora tale attività non possa proseguire da remoto (mancanza di strumenti tecnologici o di tempo per l’attivazione degli stessi) sono comunque consentiti gli spostamenti per concludere tali procedure amministrative. Sul punto, un faq pubblicata sul sito del Governo chiarisce quanto segue:
Domanda: Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite? Risposta: Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate”.
In altri termini il blocco o la limitazione dell’attività produttiva non ferma il processo di fatturazione (si veda anche risposta 1.7 circolare AdE 8/E/2020).
Visto il repentino stop alle imprese, potrebbe capitare di dover gestire ordini pendenti, dove la produzione è stata conclusa prima del fermo macchine senza aver portato a termine la consegna dei beni: in tale circostanza il cessionario potrebbe comunque fornire il benestare alla fatturazione, pur non entrando nella disponibilità fisica del bene. La merce resta presso lo stabilimento del cedente in conto deposito e viene fatturata nel mese di marzo; con lo sblocco delle attività la merce verrà “scaricata” dal deposito e spedita al cliente.
Ricordiamo infine che, ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, se anteriormente alla consegna o indipendentemente da essa viene emessa la fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.