La sospensione feriale dei termini processuali
di EVOLUTIONPer effetto della “sospensione feriale” dei termini processuali, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (articolo 1, L. 742/1969). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1° settembre.
Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “termini processuali”, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della “pausa estiva”, tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro (Cassazione n. 2571/2014).
Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, novità in materia hanno riguardato:
- i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, i quali si intendono ora “cumulabili” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;
- gli avvisi bonari e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dalle Entrate o da altri enti impositori i quali sono ora sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di rimborso ai fini Iva.
Computo del termine nel periodo di sospensione
Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno” (Cassazione, sentenze n. 8850/2003 e n. 3223/2007); in particolare, secondo l’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine (Cassazione n. 4785/2005). Lo stesso articolo 155 c.p.c. dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Pertanto, se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il comune di Roma secondo quanto indicato dalla circolare AdE 12/E/2010.
Inoltre, ai fini in esame, secondo la circolare AdE 56/E/2007 è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”.
Termine |
Scadenza |
Casistiche |
A decorrenza successiva |
È prorogata al primo giorno successivo non festivo |
Proposizione e deposito del ricorso, motivi aggiunti, appello, ecc.. |
A ritroso |
In via prudenziale, è anticipata al giorno precedente non festivo |
Deposito documenti, memorie, istanza di discussione in pubblica udienza, ecc.. |
Termini processuali
La “pausa estiva” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4 del D.Lgs. 546/1992).
Nello specifico, la sospensione feriale è applicabile:
- ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. (articolo 18, D.Lgs. 546/1992) ed a quelli per impugnare la sentenza della commissione tributaria (articolo 51 D.Lgs. 546/1992);
- al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22 del D.Lgs. 546/1992);
- al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del resistente (articolo 23, D.Lgs. 546/1992);
- al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte (articolo 32, D.Lgs. 546/1992);
nonché:
- al ricorso contro la cartella di pagamento (Cassazione n. 23049/2015);
- al ricorso contro l’iscrizione di ipoteca esattoriale (Cassazione n. 15412/2015 e 1295/2012);
- al provvedimento di fermo ammnistrativo (Cassazione n. 6349/2016).
Diversamente, la stessa non opera per la domanda di rimborso di somme indebitamente versate o la messa in mora prima del giudizio di ottemperanza, in quanto trattasi di fasi che precedono il contenzioso.
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