La Srl “Pmi” può emettere e sottoscrivere nuove quote proprie
di Fabio LanduzziSecondo la disciplina di portata generale (Raccomandazione 2003/361/CE) é Pmi la società che soddisfa contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- svolge una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;
- occupa in detta attività meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- non appartiene a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una Pmi.
Va osservato che, ai fini della applicabilità delle deroghe al diritto societario, si applica la definizione di Pmi contenuta nella succitata Raccomandazione CE e che il numero massimo di 249 occupati deve sempre sussistere unitamente ad uno dei restanti criteri quantitativi.
Per le società a responsabilità limitata (Srl) che si qualificano come Pmi il divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito di norma dall’articolo 2474 cod. civ., non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
La Massima del Notariato di Milano n. 178 si occupa di questa deroga, ossia delle modalità con cui può trovare applicazione nelle Srl Pmi la rimozione dell’impedimento normativo alla sottoscrizione di quote proprie; in particolare, la Massima ha inteso interrogarsi sulla possibile applicazione di tale deroga anche nel caso di nuove quote emesse nell’ambito di un’operazione di aumento del capitale sociale.
A questo interrogativo, la Massima risponde affermativamente in considerazione:
- del fatto che la deroga disposta dalla norma speciale è di portata molto ampia, per cui non sembra potersi circoscrivere solo al caso dell’acquisto di quote già in circolazione;
- del fatto che il divieto alla sottoscrizione di azioni proprie di cui all’articolo 2357-quater cod. civ. non parrebbe poter trovare applicazione nel caso di specie, in assenza di un suo esplicito richiamo.
La Massima affronta poi l’aspetto esecutivo di una siffatta operazione, nelle due diverse circostanze dell’aumento gratuito e dell’aumento a pagamento.
Nel primo caso (aumento gratuito del capitale sociale della Srl Pmi) in cui si prevede l’assegnazione delle nuove quote alla stessa società emittente, stanti le finalità previste dalla norma, si ritiene che la legittimità dell’operazione sia condizionata dal voto favorevole di tutti i soci aventi diritto, in forza della portata generale del principio di proporzionalità degli aumenti di capitale sociale gratuito, il quale non incontra deroghe specifiche nel caso in esame.
Quindi, affinché l’operazione siffatta possa realizzarsi, occorre il consenso unanime di tutti i soci nel cui esclusivo interesse si pone il principio succitato.
Nel secondo caso (aumento di capitale a pagamento con diritto di opzione per i soci), laddove la delibera preveda che l’eventuale inoptato venga collocato anche per la sottoscrizione da parte della stessa società emittente, sempre al servizio delle finalità consentite dalla norma, non si renderebbe più necessaria la sussistenza dell’unanime consenso dei soci.
Infatti, una volta non esercitato il diritto di opzione loro riservato, gli stessi non avrebbero più alcun diritto sulle partecipazioni non collocate, così che l’organo amministrativo sarebbe libero di provvedere all’offerta tanto a terzi come pure alla stessa emittente, in funzione del perseguimento dei piani di incentivazione consentiti dalla norma derogatoria.
In tale circostanza, infatti, non sarebbe prospettabile, secondo le osservazioni elaborate nella Massima in commento, alcuna possibile lesione dei diritti dei soci.