16 Dicembre 2015

La stima del contributo dei beni immateriali ai fini del Patent Box

di Federica Furlani
Scarica in PDF

L’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) ha pubblicato e reso disponibile sul proprio sito (4 dicembre) la bozza di discussion paper riguardante i criteri per la stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box.

Lo scopo che tale documento si prefigge è quello di fornire, agli esperti di valutazione coinvolti nell’argomento specifico, indicazioni utili e soluzioni operative coerenti e condivise, senza in nessun modo voler scavalcare gli standard internazionali dell’OCSE in materia di transfer pricing, che l’articolo 12 del Decreto attuativo 30 luglio 2015 prevede siano i principi in base ai quali determinare il contributo economico al reddito di impresa del bene immateriale.

Nell’attesa di pubblicare la versione definitiva e finale del documento, l’OIV con la pubblicazione della suddetta bozza intende pertanto raccogliere lettere di commento, da inviarsi entro il 4 marzo 2016, al fine di realizzare un riferimento condiviso.

La bozza di documento si divide in tre parti:

  1. parte prima, dedicata all’identificazione dei beni immateriali e alla stima del reddito agevolabile per i beni immateriali usati direttamente;
  2. parte seconda, dedicata ai criteri di stima del contributo economico di un bene immateriale utilizzato direttamente;
  3. parte terza, dedicata alla riconciliazione del contributo economico del bene immateriale usato direttamente con il reddito che il contribuente ritrarrebbe dalla concessione dello stesso bene in uso ad un terzo.

In particolare per quanto riguarda i criteri di cui alla seconda parte, la loro analisi potrebbe costituire un valido aiuto a coloro che si apprestano a presentare entro il 31 dicembre 2015 l’istanza di opzione per il regime agevolativo di Patent Box, con attivazione della procedura di ruling per l’utilizzo diretto dei beni agevolabili nell’ambito della propria attività imprenditoriale.

Il documento sottolinea come l’utilizzo, quando possibile, di più criteri di valutazione permette di determinare un reddito figurativo che minimizza gli elementi soggettivi di stima, che sono pur sempre presenti, e massimizza l’uso di informazioni di fonte oggettiva, interna o esterna.

In breve sintesi i criteri presentati sono i seguenti:

  • criterio del Relief from Royalty, che permette di stimare il reddito del bene immateriale detraendo dalla royalty figurative che sarebbe riconosciuta ad un terzo per l’utilizzo in licenza dell’intangibile, gli eventuali costi diretti e indiretti di mantenimento/sviluppo del bene stesso non già dedotti dalla royalty figurativa;
  • criterio dell’Excess Earning, da utilizzarsi per la stima del valore di un’attività che svolge un ruolo rilevante o comunque primario, in base al quale il reddito figurativo è ottenuto calcolando il reddito che l’impresa registrerebbe nel caso in cui si liberasse della proprietà di tutti gli altri beni per riacquisirne il diritto d’uso tramite contratti di licenza o affitto o noleggio;
  • criterio del With or without, metodo indiretto di determinazione del vantaggio economico che consiste nel confrontare la performance dell’impresa che dispone del bene immateriale in esame con quelle di un’impresa simile sprovvista di tale bene;
  • criterio del reddito implicito nel valore di mercato, che si basa sulla relazione tra valore e flussi di cassa che il bene può generare.

La corretta applicazione dei metodi sopra elencati richiede di adottare inoltre una duplice prospettiva, come peraltro richiesto dalla relazione illustrativa del Decreto attuativo:

  • la prospettiva del partecipante del mercato: generico operatore attivo nel settore dove l’intangibile viene impiegato;
  • prospettiva entity specific: specifico soggetto che detiene il controllo dell’attività immateriale.

Il reddito figurativo del bene dovrebbe essere pertanto il frutto della contrapposizione tra ricavi figurativi stimati adottando la prospettiva del partecipante al mercato e costi, diretti ed indiretti, effettivamente sostenuti dalla specifica entità.