19 Settembre 2018

La stima del corrispettivo dell’incarico di revisore legale – II° parte

di Francesco Rizzi
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In considerazione di quanto illustrato con il precedente contributo, possono dunque trarsi le seguenti conclusioni:

  • il revisore (o la società di revisione) dovrà valutare bene se possiede o meno le risorse necessarie allo svolgimento dell’incarico proposto, anche in termini di competenze professionali e di disponibilità di tempo da dedicare all’esecuzione dell’incarico (il revisore dovrà quindi considerare gli altri impegni professionali già assunti e quelli ragionevolmente prevedibili). L’eventuale assenza di uno o più di tali requisiti potrà comunque essere integrata attraverso l’utilizzo di dipendenti, collaboratori, ausiliari ed esperti;
  • nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l’autovalutazione del possesso delle competenze e delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico proposto dovrà essere effettuata da ciascun membro del collegio (ciò anche in termini di carte di lavoro da predisporre), includendo eventualmente anche i dipendenti, collaboratori o ausiliari di cui il collegio intende avvalersi;
  • tenuto conto delle diverse variabili che devono essere considerate, non è possibile elaborare un algoritmo unico per la determinazione del corrispettivo e pertanto ogni revisore (o società di revisione) dovrà costituirsi una propria metodologia di stima.

In riferimento a quest’ultima considerazione, si segnala che al fine di fornire un utile supporto operativo, il Cndcec ha proposto un interessante schema di calcolo utilizzabile dai professionisti che svolgono attività di revisione legale nelle imprese di minori dimensioni (cfr. “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, capitolo 7, par. 2).

Nello specifico, si tratta di un metodo di calcolo che si basa sulle seguenti valutazioni:

  • stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa dell’impresa (totale attivo e ricavi delle vendite e delle prestazioni). In corrispondenza del livello raggiunto da tale media, si assocerà un numero di ore standard;
  • stima della rischiosità generica del settore, applicando:
    1. un coefficiente incrementativo del 10% per le imprese che realizzano produzioni su commessa,
    2. un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari,
    3. un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;
  • stima della rischiosità specifica dell’azienda, basata sulla valutazione preliminare del rischio dell’incarico; in particolare:
    1. se il rischio è valutato “basso”, non si applicherà nessun coefficiente correttivo,
    2. se il rischio è valutato “moderato”, si applicherà un coefficiente incrementativo del 20%,
    3. se il rischio è valutato “alto”, si applicherà un coefficiente incrementativo del 40%.

Come specificato dallo stesso Cndcec, il risultato così ottenuto sarà da ritenersi come un “punto di riferimento” che potrà essere ovviamente personalizzato.

Infine, per quanto attiene alla documentazione di tali attività, come carte di lavoro potranno essere utilizzati i seguenti facsimili allegati al manuale operativo “Approccio metodologico alla revisione legale affidata a collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, pubblicato dal Cndcec:

  • file (word) collegato al capitolo n. 5 denominato “questionario di valutazione dell’adeguatezza organizzativa” e classificato con il codice PRE 13.0, relativo all’autovalutazione della propria capacità di svolgere l’incarico proposto (autoanalisi delle competenze e delle risorse necessarie);
  • file (excel) collegato al capitolo n. 7 denominato “stima ore”, relativo al metodo di calcolo sopra descritto.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo