La stima del corrispettivo dell’incarico di revisore legale – I° parte
di Francesco RizziNella comune esperienza il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale viene sovente determinato in maniera forfettaria e purtroppo non sempre idonea a remunerare adeguatamente il lavoro che deve essere svolto.
Ad oggi una siffatta prassi operativa non è tuttavia più percorribile, sia perché la legge stessa impone una preliminare stima di risorse e tempi, prevedendo persino uno specifico controllo del Mef su tali attività di valutazione, sia perché il rispetto della normativa di riferimento e dei principi di revisione comporta lo svolgimento di una più ampia ed intensa mole di lavoro nonché di responsabilità e rischi professionali.
Pertanto, un corrispettivo “oggettivamente” adeguato allo svolgimento di un’attività di revisione legale effettuata in modo professionale, rispettosa degli standard qualitativi previsti, basata sulla migliore prassi (best practices) e affidabile, deve essere necessariamente determinato mediante un’apposita e “documentata” stima delle proprie risorse professionali e delle ore di lavoro da impiegare per lo svolgimento dell’incarico.
Come già accennato è infatti lo stesso Legislatore che ha espressamente chiarito:
- che un adeguato corrispettivo dell’incarico (il cosiddetto “giusto compenso”) è indice di affidabilità e qualità del lavoro;
- che a tal fine il revisore dovrà effettuare una stima delle risorse professionali e delle ore da impiegare nel lavoro, avendo riguardo:
- alla dimensione, alle caratteristiche e alla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa,
- all’autovalutazione dell’adeguatezza delle proprie capacità e conoscenze professionali rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento del lavoro,
- alla necessità di sequela dei principi di revisione;
- che la valutazione della qualità del lavoro di revisione svolto si baserà anche sulla verifica delle procedure seguite dal revisore per la quantificazione di un corrispettivo proporzionato al lavoro da svolgere, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Di fatti, a mente dell’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 39/2010 “il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tal fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 (principi di revisione)”.
Inoltre, per quel che concerne il controllo di qualità del lavoro di revisione svolto dal revisore, l’articolo 20, comma 13, D.Lgs. 39/2010, prevede che “il controllo della qualità … include una valutazione … della quantità e della qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, …”.
Pertanto, nel caso in cui la revisione legale svolta da un revisore dovesse essere oggetto di controllo da parte dei soggetti incaricati dal Mef, le carte di lavoro inerenti l’autovalutazione delle risorse e la stima del corrispettivo dell’incarico saranno verificate e valutate unitamente a tutte le altre carte di lavoro relative alle procedure di revisione effettuate. In proposito si rammenta che ai sensi dell’articolo 20, comma 5, D.Lgs. 39/2010, coloro che svolgono incarichi di revisione legale di società diverse dagli EIP (Enti di Interesse Pubblico) dovrebbero essere sottoposti al controllo almeno ogni sei anni.
Un compenso per l’attività di revisione legale che dovesse essere inadeguato oppure determinato forfettariamente oppure ancora quantificato sulla scorta di un’idonea stima delle risorse e delle ore di lavoro ma senza che ciò sia supportato da adeguata documentazione probatoria (carte di lavoro), sarà quindi da ritenere “contra legem” e indicativo di assenza di qualità del lavoro svolto dal revisore relativamente alla fase di accettazione (o mantenimento) dell’incarico.
Anche per tali ragioni è quanto mai opportuno inserire pure nella lettera di conferimento d’incarico di revisione legale un paragrafo dedicato alla stima dei tempi (ore lavoro) e del corrispettivo (come infatti avviene nei facsimili proposti dal CNDCEC).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: