La STP (o CED) e la cessione di elementi immateriali
di Goffredo Giordano di MpO PartnersNella prassi italiana molto spesso il commercialista o il consulente del lavoro, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvale anche del supporto di una società di servizi (c.d. CED), a cui delegare generalmente le prestazioni di raccolta ed elaborazione dati rispettivamente in materia contabile e giuslavoristica. La società di servizi sarà intestataria, integralmente o parzialmente, della titolarità dei rapporti e dei beni funzionali all’esercizio dell’attività: dipendenti, locazione o proprietà dell’immobile, attrezzature, utenze etc.. Secondo il modello tradizionalmente vigente, il CED/società di servizi, che svolge l’attività di registrazione/conservazione dei dati, è affiancato al professionista (individuale/Studio Associato/STP) che tiene i rapporti con la clientela dello Studio e si occupa della consulenza e di tutte le altre attività c.d. “riservate”.
Si evidenzia, inoltre, che nel corso degli ultimi anni si sono costituite numerose Società tra Professionisti beneficiando della Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”
Il dato normativo richiamato prevede quindi che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).
Va comunque considerato che la principale peculiarità della STP rispetto ad altre forme di aggregazioni tra professionisti è quella di una parziale, limitata apertura del mondo delle professioni all’ingresso di capitali proveniente da soggetti terzi, non professionisti.
In un tale contesto l’operazione di cessione/aggregazione dell’attività potrebbe avvenire anche attraverso la stipula di un contratto di trasferimento dell’azienda/cessione delle quote della società.
Ma cosa accade se una STP o un CED cede solo una parte dell’attività?
Più precisamente, cosa accade se, ad esempio, una STP cede solo il diritto all’utilizzo del marchio?
Può tale operazione essere ricondotta da parte dell’amministrazione finanziaria ad una cessione d’azienda/ramo d’azienda?
Su tale argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9065 del 01/04/2021, che ha definitivamente chiarito tutti i dubbi.
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