22 Luglio 2017

La successione nei contratti relativi all’azienda

di Federica Furlani
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Rispetto alla disciplina ordinaria in tema di cessione di contratti (articoli 1406 e seguenti cod. civ.), quando il trasferimento si perfeziona nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda, scontrandosi con l’esigenza di preservare la continuità dei rapporti negoziali tramite i quali si esplica l’attività di impresa, l’articolo 2558 cod. civ. limita la possibilità del contraente ceduto di opporsi alla cessione.

In linea generale, infatti, salvo diversa pattuizione, l’acquirente dell’azienda subentra:

  • nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa, dovendo sussistere un nesso specifico tra contratti e azienda,
  • che non abbiano carattere personale, ossia che non siano stipulati con riferimento alla persona fisica titolare dell’azienda, come ad esempio l’associazione in partecipazione, contratto caratterizzato da un rapporto di fiducia personale tra associante ed associato. Se il contratto ha natura personale il suo passaggio all’acquirente richiede, in applicazione delle regole generali, sia l’espressa previsione nel contratto di trasferimento dell’azienda, sia il successivo consenso del terzo contraente ceduto.

I contratti oggetto dell’articolo 2558 cod. civ. sono:

  • i contratti aziendali, ovvero quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell’impresa;
  • i contratti d’impresa, stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio, i contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, ecc.).

Il subentro in tali contratti risulta, pertanto, una conseguenza automatica legata alla cessione del complesso aziendale senza necessità di comunicazione e accettazione da parte del contraente ceduto; contratti che chiaramente non devono essere ancora compiutamente eseguiti da nessuna delle due parti in quanto se anche solo una delle parti contraenti ha già adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto, bensì di una cessione di crediti o di debiti ai sensi degli articoli 2559 e 2560 cod. civ..

L’articolo 2558 fa salva in ogni caso l’eventuale pattuizione contraria delle parti al trasferimento dei rapporti, purché ovviamente questi patti vengano portati a conoscenza dei terzi per essere loro opponibili. In caso contrario, i terzi hanno diritto di ritenere che i contratti siano trasferiti all’acquirente e sono pertanto validi tutti gli atti compiuti con quest’ultimo.

La tutela del contraente ceduto è comunque garantita dalla possibilità offerta dalla norma di recedere dal contratto entro il termine di 3 mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda (per la quale non sono previste specifiche modalità), ma solo ove sussista una giusta causa di recesso, e fatta comunque salva la responsabilità del cedente verso il contraente ceduto a cui non è data la possibilità di preservare il rapporto contrattuale stipulato all’origine.

Per giusta causa di recesso deve intendersi qualunque valida ragione che incida sulla fiducia nell’esatto adempimento da parte dell’acquirente, quali ad esempio le qualità personali o la situazione patrimoniale dell’acquirente o il mutamento dell’organizzazione aziendale a seguito del trasferimento.

Alcuni contratti di particolare rilievo hanno invece una disciplina specifica, che si ispira alla tutela della continuità del rapporto pur in presenza del trasferimento dell’azienda, quali:

  • i contratti di locazione degli immobili aziendali, per i quali l’articolo 36 L. 392/1978 conferisce al conduttore la facoltà di cedere o sublocare a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda. È previsto in ogni caso il dovere per il conduttore di comunicare l’avvenuta sublocazione o cessione del contratto di locazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: da questo momento decorre il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, sempre che ricorrano gravi motivi;
  • i contratti di lavoro dipendente, per i quali l’articolo 2112 cod. civ. prevede una continuazione del rapporto con il cessionario con contemporanea conservazione da parte del lavoratore di tutti i diritti. Rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali dall’articolo 2558, in tal caso non è prevista alcuna autonomia pattizia: il contratto di lavoro sopravvive alla cessione d’azienda e tutti i lavoratori sono automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario.

È il caso di ricordare che, nel caso di trasferimento di azienda o ramo aziendale in cui vi siano più di 15 lavoratori, l’articolo 47 L. 428/1990 prevede la necessità di porre in essere specifiche procedure e formalità con obbligo di comunicazione e consultazione sindacale.

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