2 Maggio 2023

La Superace 2022 nel modello Redditi 2023

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

È noto a tutti che il tema dell’Ace Innovativa, di cui al D.L. 73/2021 si è esaurito, nella generalità dei casi, con il periodo d’imposta 2021, trattandosi di una agevolazione destinata a “premiare” le imprese che, a fronte dell’evento pandemico, hanno deciso di dare vita ad una ricapitalizzazione.

Da tale osservazione deriva il fatto che il Modello Redditi 2023 non è affatto attrezzato ad accogliere il calcolo della cosiddetta SuperAce, a differenza del Modello Redditi 2022 che invece lo era.

In realtà, nel periodo d’imposta 2022 si potrebbe avere una sorta di “coda” della SuperAce 2021, e ciò per effetto di una recente presa di posizione della Agenzia delle Entrate in relazione all’applicazione della agevolazione di cui al citato D.L. 73/2021 alle società neocostituite nel 2020.

La pronuncia è stata inserita in una faq datata 5 aprile 2023: il tema esposto riguarda quelle società che in quanto costituite in prossimità della fine del 2020, hanno deciso di individuare quale primo esercizio sociale quello che chiude al 31.12.2021.

L’articolo 19 D.L. 73/2021 stabilisce che la cosiddetta SuperAce si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020: ebbene, per le società neocostituite nel 2020 che abbiano scelto quale primo esercizio sociale quello che termina con il 31.12.2021, l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 è evidentemente l’esercizio 2022.

Ecco che allora le variazioni incrementali tipiche della SuperAce, cioè i conferimenti in denaro (senza pro rata temporis) e l’utile 2021 destinato a riserva nel 2022 diventano elementi computabili (al netto dei decrementi per attribuzioni ai soci) nel calcolo della variazione diminutiva del 15%.

Per questi soggetti, tuttavia, il modello Redditi 2023 non è attrezzato per accogliere il dato della SuperAce e quindi nella citata faq, l’Agenzia ricorre ad un escamotage per utilizzare il modello Redditi 2023 quale spazio dichiarativo per applicare la SuperAce.

Dal punto di vista pratico si utilizzerà quale prospetto per eseguire il calcolo il modello Redditi 2022 (come semplice supporto per il calcolo); il dato così calcolato dovrà essere inserito nella colonna 9 del rigo RS 113 (che normalmente sarebbe attrezzato per accogliere la variazione diminutiva dell’Ace ordinaria, cioè calcolata all’1.3%), ed infine per segnalare che tale modalità compilativa non è il frutto di un errore bensì di una scelta condivisa, occorre segnalare il codice fiscale della società nella colonna 8 del medesimo rigo RS 113.

Interessante è valutare se la procedura di fruizione della agevolazione SuperAce tramite credito d’imposta sia fruibile anche per l’ipotesi sopra descritta.

Un primo elemento favorevole alla risposta positiva si può ritrarre dallo stesso testo della Faq , in cui si afferma che l’agevolazione calcolata per il 2022, per la quota non trasformata in credito d’imposta , va riportata …: e ciò indubbiamente lascia intendere che sia possibile fruire anche nel 2022 del credito d’imposta.

Se poi andiamo alla lettera del Provvedimento n. 238235 del 17.09.2021, con cui è stata codificata la procedura per la trasformazione della variazione diminutiva in credito d’imposta, emerge, all’articolo 3.3. che: “La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta”.

Posto che nel caso in esame siamo sicuramente di fronte ad un periodo d’imposta non solare, il termine per l’invio della comunicazione di trasformazione dovrebbe, quindi, scadere al 30.11.2023.

Sembra pertanto possibile la trasformazione in credito d’imposta anche per la SuperAce 2022, con la consueta procedura, e cioè l’attesa della risposta positiva entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di cui sopra.

Dal punto di vista dell’esposizione del dato del credito nel modello Redditi 2023 si potrebbe utilizzare il rigo 112 A, indicando alla colonna 7 il credito riconosciuto: sul punto vale la pena ricordare che le istruzioni segnalano di non indicare il credito d’imposta se già indicato nella dichiarazione 2021, ma nel caso in questione il credito non sarà stato indicato nel 2021 quindi l’inserimento in questa dichiarazione appare logico e coerente con le istruzioni.

Il tema della trasformazione della SuperAce in credito d’imposta ci permette di mettere a fuoco un’altra questione che spesso è oggetto di dubbi e quesiti degli operatori tributari: se sia possibile ancora oggi trasformare la variazione diminutiva del 15% in credito d’imposta, magari ipotizzando un ravvedimento operoso della dichiarazione modello Redditi 2022.

Sul punto chi scrive propende per la risposta negativa.

Tale affermazione poggia sul fatto che il termine fissato per inviare l’istanza telematica volta a comunicare alla Agenzia delle Entrate la volontà di trasformare la variazione diminutiva in credito d’imposta è stato fissato in un arco temporale che andava dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, cioè il 30 novembre 2022.

Spirata tale data la scelta di fruire della SuperAce quale variazione diminutiva si è cristallizzata nel modello Redditi e non appare più possibile inviare alcuna comunicazione.

Anche una dichiarazione integrativa/rettificativa appare non legittima posto che non siamo di fronte ad un errore o ad una mera omissione bensì di un eventuale “ripensamento” che non sembra disponibile al contribuente.

Peraltro un riflesso della scelta del credito d’imposta SuperAce vi sarà certamente nel modello Redditi 2023 anche nella ipotesi di fruizione dell’Ace innovativa nei modi ordinari, cioè per quei soggetti che hanno avuto un normale periodo d’imposta solare 01.01.2021/31.12.2021.

Infatti a fronte di una comunicazione telematica presentata entro il 30 novembre 2022, si sarà generato nell’esercizio 2022 il credito d’imposta da rilevare contabilmente nell’attivo patrimoniale.

Tale rilevazione, si ritiene, avverrà allocandolo nel conto economico alla voce E 20 in avere.

Non si tratta, infatti, di un credito d’imposta correlato specificamente a costi della Area B del conto economico (nel qual caso esso sarebbe inserito alla voce A 5) il che conduce alla imputazione del provento nella voce 20 del CE.

Va ricordato che in base all’articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021, il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile o dell’Irap, e ciò comporta che sarà necessario rilevare una variazione diminutiva del provento stesso.

Nel medesimo modo, peraltro, verrà contabilizzato anche l’eventuale credito d’imposta che deriva dalla eccedenza Ace rispetto al reddito imponibile, eccedenza che può essere portata a nuovo o trasformata, appunto, in un credito d’imposta fruibile ai fini Irap, con un utilizzo scandito in 5 annualità.