20 Febbraio 2014

La tassazione alla fonte dei flussi finanziari esteri

di Luigi Ferrajoli
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Con il provvedimento prot. 2014/24663 emanato ieri dall’Agenzia è stata modificata la decorrenza dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, come modificato dall’art. 9 della L. 97/2013.

La disposizione in questione ha una portata del tutto innovativa, in quanto stabilisce, come principio generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Inoltre la medesima disposizione introduce una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto (ritenuta d’acconto del 20%) su determinate tipologie di reddito di capitale e di redditi diversi che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

In particolare le fattispecie reddituali soggette al prelievo alla fonte sono:

  • gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari;
  • le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
  • i compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia;
  • gli interessi ed altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili situati all’estero;
  • le plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria;
  • redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero;
  • redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio di beni mobili, veicoli, macchine e altri beni situati all’estero nonché di aziende aventi sede all’estero;
  • plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate.

Dal punto di vista soggettivo deve essere specificato che gli intermediari devono applicare questa ritenuta di acconto esclusivamente in relazione ai redditi di fonte estera percepiti da soggetti nei confronti dei quali si applicano le norme sul monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, trust, società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia). La nuova normativa prevede che gli obblighi connessi al monitoraggio si applichino anche ai soggetti non residenti che incassino redditi o flussi finanziari monitorati attraverso intermediari residenti.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Conseguentemente, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato, trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o professionale. Rimane comunque fermo l’obbligo dell’intermediario di segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo.

Il prelievo alla fonte previsto dalla nuova formulazione dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 167/1990 deve in ogni caso essere effettuato con riferimento ai flussi per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione. Il prelievo deve essere operato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che questi flussi finanziari non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale o dei redditi diversi di fonte estera. Tale autocertificazione può essere resa preventivamente e può riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salvo che non intervenga una contraria specifica indicazione contraria da parte del cliente. Nell’ipotesi di autocertificazione del contribuente sulla natura non reddituale dei flussi provenienti dall’estero l’intermediario non applica la ritenuta alla fonte ma ha l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di sostituzione tributaria il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta. In mancanza di queste informazioni, così come nel caso in cui il contribuente non attesti la natura non reddituale dei flussi, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.

La versione originaria prevedeva che le disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, D.L. n. 167/1990 si applicassero con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengano nella relativa riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia per le ritenute e le imposte sostitutive dovute per il periodo che va dal 1° febbraio 2014 al 30 giugno 2014 era previsto che le stesse potevano essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi dovuti nella misura prevista dall’art. 20 D.P.R. n. 602/73 (4% su base annua) senza applicazione di sanzioni.

Il provvedimento di ieri stabilisce invece che le nuove disposizioni si applichino con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° luglio 2014.