La tassazione degli sportivi dilettanti impatriati – I° parte
di Luca CaramaschiL’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 ha introdotto un’agevolazione fiscale temporanea per i lavoratori (nel prosieguo definiremo meglio tale concetto) che, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti (termine, come vedremo, poi ridotto a 2) e impegnandosi a permanere in Italia per almeno 2 anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (agevolazione che, con toni giornalistici, ha preso il nome di “rientro dei cervelli”).
Detta disposizione è stata oggetto nel corso nei successivi due anni di ripetute modifiche, dapprima con la Legge di stabilità per il 2016, poi con la Legge di bilancio per il 2017, nonché con il D.L. 244/2016, con il D.L. 50/2017 e, infine, con il D.L. 148/2017.
Più di recente, in particolar modo con la L. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto crescita”), il legislatore è intervenuto nuovamente per ampliare l’ambito applicativo dell’agevolazione e meglio chiarire l’operatività dei requisiti richiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali.
Le recenti modifiche, contenute nell’articolo 5, Decreto crescita, riguardano gli “impatriati” (così vengono definiti i soggetti interessati dall’agevolazione) che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Essendo la pubblicazione avvenuta nel corso del 2019, l’agevolazione riguarderà il periodo d’imposta 2020.
Le novità, in sintesi, sono le seguenti:
- viene incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
- vengono semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- viene esteso il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2020;
- vengono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Infine, con due nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, introdotti nell’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 in sede di conversione del “Decreto crescita” dalla Legge di conversione 58/2019, viene prevista una specifica deroga per i redditi degli sportivi professionisti “impatriati”, che rimangono detassati al 50%, invece che al 70% previsto per la generalità dei beneficiari dell’agevolazione e viene subordinata l’applicazione del regime agevolato al versamento di un contributo pari allo 0,5% del reddito imponibile (è affidata a un D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di governo delegata per lo Sport e di concerto con il Mef, l’individuazione delle relative modalità di attuazione). Infine, sempre per gli sportivi professionisti non è nemmeno prevista la maggiorazione (abbattimento che sale al 90%) dell’agevolazione spettante ai lavoratori “impatriati” che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia), né compete la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico (in particolare, nel caso di almeno 3 figli minorenni o a carico).
L’esplicita previsione di un regime in “deroga” per gli sportivi professionisti (come detto, peggiorativo) porta alla considerazione che per gli sportivi dilettanti l’agevolazione competa, invece, secondo le regole ordinarie. Ma a questo punto diviene fondamentale marcare una (non facile) linea di confine tra le due figure.
Il punto di partenza è dato dal fatto che nell’ordinamento non esiste una vera e propria nozione di attività sportiva dilettantistica, al contrario del professionismo sportivo che risulta esplicitamente regolamentato dalla L. 91/1981, la quale all’articolo 2 dispone che “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
L’individuazione per “differenza” dello sportivo dilettante passa, quindi e soprattutto, per le direttive emanate dal Coni che, con diverse delibere emanate nel corso degli anni, ha individuato le federazioni sportive nazionali che riconoscono il professionismo sportivo. Si è partiti con la delibera 469/1988, con la quale il Coni, tra tutte le federazioni, ha individuato solo le 6 seguenti all’interno delle quali viene svolta attività professionistica:
- federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.);
- federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
- federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
- federazione italiana golf (F.I.G.);
- federazione motociclistica italiana (F.M.I.);
- federazione pugilistica italiana (F.P.I.).
A questa ne sono seguite altre, tra cui l’ultima in ordine di tempo la delibera 1502/2013 con la quale il Coni, nell’escludere la federazione pugilistica italiana dall’elenco delle federazioni dotate di un settore professionistico (in precedenza la delibera 1435/2011 aveva escluso la federazione motociclistica italiana), ha portato a 4 il numero di federazioni che attualmente riconoscono il settore professionistico.
Inoltre, all’interno di tali federazioni, non per tutte competizioni viene riconosciuto il “livello professionistico” e quindi, allo stato attuale possono considerarsi sportivi professionisti i seguenti soggetti:
- federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.): i tesserati di sesso maschile con club di serie A, B e C;
- federazione ciclistica italiana (F.C.I.): i soggetti indicati all’articolo 2 L. 91/1981 che partecipano a competizioni su strada e pista approvate dalla lega ciclismo;
- federazione italiana pallacanestro (F.I.P.): i tesserati di sesso maschile con club di serie A1;
- federazione italiana golf (F.I.G.): i “golfisti professionisti” (nel mondo del golf si riscontra una particolarità rispetto alle altre federazioni che presentano un settore professionistico in quanto tutti i circoli affiliati alla F.I.G. hanno natura dilettantistica mentre l’attività, dei cd. “professionisti del golf” è sicuramente riconducibile alla attività sportiva professionistica prevista e disciplinata dalla L. 91/1981).
Occorre, infine, tenere presente che con l’articolo 5, comma 1, lettera c), Legge 86/2019 (delega al Governo per la riforma dell’ordinamento sportivo) il legislatore ha stabilito che dovrà essere individuata la “figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta”.
Fatte queste doverose ed importanti considerazioni, volte ad individuare con precisione la figura dello sportivo “dilettante”, andremo nella seconda e ultima parte ad analizzare in dettaglio le caratteristiche dell’agevolazione applicabile a detti soggetti alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto crescita.