17 Giugno 2022

La tassazione dei beneficiari del trust nel Modello Redditi 2022

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La campagna dichiarativa ripropone, come ogni anno, la questione della tassazione dei beneficiari residenti in Italia di un trust che può essere residente in Italia o all’estero.

Rispetto all’anno scorso non vi sono novità normative da segnalare, tuttavia la bozza di circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021 ha permesso di cogliere in modo più puntuale il pensiero dell’Agenzia delle Entrate.

Esaminiamo da subito la posizione dei beneficiari rispetto al trust residente in Italia.

Al riguardo, non vi sono novità da segnalare. I beneficiari dovranno dichiarare il reddito del trust, se trattasi di trust trasparente. Il rigo di riferimento è l’RL4. In caso di trust residente in Italia e opaco, la bozza di circolare ha confermato che i beneficiari non sono tassati ai fini della fiscalità diretta sulle attribuzioni dei frutti che hanno già scontato tassazione Ires in capo al trust.

Si tratta di una posizione coerente non solo con le indicazioni della circolare 48/E/2007, ma anche con la lettera g. sexies) dell’articolo 44 Tuir, così come modificata ad opera dell’articolo 13 D.L. 124/2019.

Non vi sono novità da segnalare nemmeno in relazione ai trust trasparenti residenti all’estero.

L’Agenzia ha confermato che il beneficiario residente deve essere tassato.

Anche in questo caso il rigo di riferimento è l’RL4. Si tratta, invero, di una posizione criticata in dottrina in quanto difetterebbe il requisito della territorialità.

La questione si complica, tuttavia, in relazione ai trust opachi esteri che, come ormai noto, determinano la tassazione del beneficiario se aventi natura paradisiaca. La norma prevede che sono paradisiaci i trust “stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47 bis”.

L’articolo 47 bis, concepito per i dividendi e poco adatto al trust, riconosce come paradisiaci i Paesi extracomunitari e diversi da Norvegia, Islanda e Liechtenstein e che, a seconda dei casi presentano un livello di tassazione nel paese estero, effettivo o nominale, inferiore al 50% di quello italiano.

La bozza di circolare precisa che si deve far riferimento al livello impositivo nominale del 12% (50% dell’Ires) o del 13% (50% dell’imposta sostituiva sulle rendite finanziari) a seconda dei casi, ma lascia intendere che anche i Paesi comunitari potrebbero essere considerati paradisiaci.

È bene che la circolare definitiva precisi in modo esplicito l’esclusione dei trust stabiliti nella Ue o nello SEE che scambia informazioni dall’ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è opaco.

Infatti, l’articolo 44, comma 1, lett. g sexies), Tuir, introdotto dall’articolo 13 D.L. 124/2019 prevede la tassazione in capo al beneficiario in relazione ai redditi di “trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis”.

Il richiamo alla natura paradisiaca dell’articolo 47 bis non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche l’ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni.

Ciò per una serie di ragioni:

  • l’inserimento dei Paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile censura. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le esimenti di cui al comma 2 articolo 47 bis non trovano applicazione;
  • la lettera della norma porta a questa interpretazione;
  • in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all’articolo 47 bis solamente per individuare il criterio nominale di cui alla lett. b) comma 1, invece di richiamare una norma con l’esigenza di precisare che il criterio della lett. a) comma 1 non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l’esclusione dei Paesi Ue e SEE. Forse il legislatore avrebbe potuto individuare un criterio migliore per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.

Ciò detto, non possiamo nascondere un profilo di incertezza sul tema.

Ad ogni buon conto, i redditi che il beneficiario del trust estero paradisiaco percepisce devono essere dichiarati nel rigo RL2 con il codice 9.