26 Aprile 2024

La tassazione dei redditi esteri tra disciplina domestica e convenzionale

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Quando si affrontano i temi della tassazione dei redditi in ambito internazionale e del collegato adempimento del monitoraggio fiscale è necessario iniziare la nostra analisi dal tema della residenza.

È, infatti, fondamentale capire se il contribuente (persona fisica, società o ente) sia fiscalmente residente in Italia o all’estero. Il soggetto fiscalmente residente, infatti, sarà assoggettato a tassazione sui redditi ovunque prodotti e potrebbe essere tenuto all’adempimento del monitoraggio fiscale in quanto, mentre la tassazione su base mondiale è principio generalizzato per tutti i residenti, il monitoraggio fiscale è un adempimento riservato solo alle persone fisiche, alle società semplici e assimilati e agli enti non commerciali.

Per i soggetti residenti, pertanto, capire se un reddito è prodotto in Italia o all’estero risulta irrilevante ai fini della valutazione dell’assoggettamento a tassazione dello stesso, in quanto, come abbiamo già avuto modo di segnalare, vige il principio di tassazione su base mondiale.

La questione, tuttavia, assume rilevanza ai fini del riconoscimento di un credito sulle imposte pagate nel Paese estero.

Per i soggetti non residenti (persone, società od enti che siano) vige, invece, il principio di tassazione su base domestica. Gli stessi, infatti, saranno assoggettati a tassazione esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Questi redditi sono elencati nell’articolo 23, Tuir, valido per le persone fisiche e richiamato dall’articolo 151, Tuir, per le società commerciali non residenti e dall’articolo 153, Tuir, per gli enti non commerciali residenti.

Una volta appurato che il reddito deve essere assoggettato a tassazione in Italia si deve poi individuare la normativa applicabile. In molti casi, entrerà in gioco il testo unico dell’imposta sui redditi.

Non mancano, tuttavia, casi in cui la previsione applicabile è contenuta in altre norme. Ad esempio, il D.P.R. 600/1973 prevede diverse casistiche di ritenute che risultano applicabili prevalentemente ai soggetti non residenti. Un ulteriore esempio di normativa estranea al Tuir è costituito dal D.Lgs. 461/1997 che prevede la tassazione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze. Ben può accadere che la norma escluda la tassazione per il contribuente.

Potrebbe essere il caso, per fare degli esempi, dell’immobile non locato detenuto da un residente all’estero in un Paese che non lo assoggetta a tassazione. In questo caso, l’articolo 70, comma 2, Tuir, prevedendo il copia incolla della base imponibile estera, esclude la tassazione anche nel nostro Paese. Si segnala, inoltre, che i soggetti non residenti non sono assoggettati a tassazione sugli interessi percepiti su un conto corrente detenuto in Italia, in quanto l’articolo 23, Tuir, non annovera la casistica tra i redditi imponibili territorialmente rilevanti in Italia. Volendo, infine, proporre un esempio comune alle persone fisiche residenti e non residenti nel nostro Paese si può ricordare il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze immobiliari ultra-quinquennali (o in alcuni casi ultra-decennali).

A questo punto, si deve valutare la previsione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabile a seconda dei casi. Innanzitutto, la Convenzione potrebbe risultare utile per dirimere i conflitti di residenza fiscale del contribuente.

Accade non di rado, infatti, che lo stesso contribuente sia considerato fiscalmente residente in tutti e due i Paesi in base alle rispettive normative interne. La Convenzione decreterà il Paese in cui il contribuente risulterà residente e, conseguentemente, il Paese in cui lo stesso dovrà essere trattato come soggetto non residente. Più in generale, inoltre, si deve valutare se il reddito sia da assoggettare a tassazione solamente in Italia, solamente nel Paese estero, oppure, come frequentemente accade, in entrambi i Paesi.

Ove la Convenzione ammetta la tassazione concorrente, il Paese di residenza del contribuente dovrà riconoscere uno sgravio contro la doppia imposizione, generalmente attraverso il meccanismo del credito di imposta. È importante ricordare, ad ogni buon conto, che l’Italia, come del resto la generalità dei Paesi, non riconosce lo sgravio contro le doppie imposizioni ai propri contribuenti residenti nel caso in cui la tassazione estera risulti non dovuta in base ad una Convenzione o ad una direttiva comunitaria.