La tassazione dell’atto costitutivo del Trust
di Luigi Ferrajoli
Secondo la Sentenza 24.6.2013, n. 89 della Commissione Tributaria di I grado del Trentino-Alto Adige, Sez. I di Bolzano, l’imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta con il D.L. n. 262/2006, si applica anche alla costituzione di vincoli di destinazione, tra i quali va annoverato anche il trust, con la conseguenza che l’atto di conferimento in trust deve essere tassato come una donazione di immobili.
Il giudizio tributario era stato promosso da un contribuente che aveva effettuato il rogito di un atto istitutivo di trust con affidamento di beni al trustee, con il quale venivano conferiti alcuni immobili. Le parti chiedevano l’applicazione ai fini fiscali dell’articolo 27 del D.P.R. n. 131/1986 e l’atto scontava quindi in sede di registrazione la sola imposta di registro d’atto in misura fissa e l’imposta di bollo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, l’atto istitutivo del trust e di affidamento di beni doveva essere considerato come una donazione tra parenti in linea retta e, pertanto, l’Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione della maggiore imposta, applicata in misura proporzionale.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo deducendo l’illegittimità della pretesa dell’Ufficio per violazione e non corretta applicazione dell’articolo 27 del D.P.R. n.131/1986, applicabile alla fattispecie in base al rinvio operato dall’articolo 55, comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990, nonché del D.Lgs. n. 347/1990, trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva privo di qualsivoglia arricchimento in capo al trustee; a sostegno della propria teoria richiamava diverse sentenze di merito, secondo le quali ricorre l’integrazione del presupposto impositivo solo nel momento in cui il trust realizzi il programma predisposto dal disponente.
I Giudici, dopo una breve analisi dell’istituto, hanno respinto il ricorso osservando che nel caso di specie il trust aveva creato un vincolo di destinazione, rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006 (convertito con modificazioni nella L. n. 286/2006) ai sensi del quale “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”; l’atto di conferimento in trust doveva quindi essere tassato come una donazione di immobili.
La Commissione Tributaria di Bolzano ha rilevato inoltre che l’atto istitutivo di trust e affidamento dei beni al trustee rogato dal ricorrente aveva avuto un effetto traslativo, posto che al punto IV dell’atto registrato veniva espressamente dichiarato che “allo scopo di dotare il Trust di idonei mezzi patrimoniali… la signora G.K. (“Terzo apportatore”), riservando a sé il diritto di abitazione vitalizio, affida e trasferisce al Trustee, che accetta e ne acquisisce il controllo, la nuda proprietà dei seguenti beni…; C- il sig. G.M.(“Terzo apportatore”), affida e trasferisce al Trustee, che accetta e ne acquisisce il controllo, la nuda proprietà dei seguenti beni...” e che al successivo punto VIII “il Disponente e i Terzi Apportatori prestano tutte le dovute garanzie di legge, compresa quella per l’evizione e per la libertà da debiti, anche ipotecari e da ogni altro onere non ordinario“.
Secondo i Giudici, dalla lettura dell’atto de quo sarebbe emerso che il trust non soltanto ha prodotto effetti traslativi, ma ha anche comportato un arricchimento del trustee derivante dallo scopo di “dotare il Trust di idonei mezzi patrimoniali“, senza alcuna sottoposizione dell’atto a condizione sospensiva; da ciò sarebbe derivata pertanto l’applicabilità al trust dell’articolo 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, in ragione dell’assimilazione ai fini della tassazione dell’atto istitutivo del trust ad una donazione, nel caso di specie tra parenti in linea retta.
Al contrario, nel caso in cui il trust abbia per oggetto il perseguimento di un fine – come ad esempio nel caso di un trust “di garanzia” – e non l’arricchimento di determinati soggetti, potrebbe non realizzarsi alcun incremento patrimoniale connesso al trasferimento della ricchezza, con conseguente inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni; la sentenza della CTP di Bologna 30.10.2009, n. 120 ha affermato al riguardo che, in un caso di trust realizzato al fine di costituire una reciproca garanzia tra due soggetti disponenti, è applicabile la sola imposizione fissa del registro, data l’assenza sia dell’intento liberale sia dell’arricchimento, ritenute entrambe condizioni fondamentali per integrare il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni.