La tassazione delle criptovalute in Svizzera
di Samuele VorpeNegli ultimi tempi molte persone sono state contagiate dalla febbre delle criptovalute e hanno deciso di investire parte dei propri averi nelle moneti virtuali. Queste ultime, oltre a costituire un investimento, sono anche sempre più utilizzate da soggetti economici come mezzo di pagamento, senza la necessità di dover passare da un intermediario finanziario.
Il 5 marzo 2018, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, seguendo quanto fatto anche da altre autorità fiscali cantonali (ad esempio quelle di Zurigo, Zugo e Lucerna) ha pubblicato una propria prassi con la finalità di favorire una corretta dichiarazione fiscale delle criptovalute.
In primo luogo va osservato che il possesso di unità di criptovalute è, da un profilo economico, da paragonare al possesso di contanti o metalli preziosi e costituisce pertanto sostanza mobiliare. Non solo i Bitcoin, bensì tutte le criptovalute sottostanno all’obbligo di dichiarazione fiscale (ad esempio Ethereum, Onecoin, Dash, Litecoin, Ripple, ecc.) e sono imponibili ai fini dell’imposta sulla sostanza in base al loro valore alla fine del periodo fiscale, vale a dire al 31 dicembre. Il valore delle criptovalute viene determinato sulla base dei listini dei corsi “ufficiali” emessi dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L’autorità fiscale federale considera, quindi, le criptovalute come delle vere e proprie monete straniere.
Se prendiamo il Bitcoin, alla fine del 2017, una sua unità corrispondeva ad un valore di 13’784,38 franchi svizzeri. Questo importo deve essere inserito nella dichiarazione fiscale, in particolare nel modulo dell’elenco titoli e altri collocamenti di capitale, sotto la voce “Altri valori e crediti”. Quale pezza giustificativa, il contribuente può allegare alla dichiarazione una stampa del cosiddetto “wallet” (il portafoglio digitale in cui vengono detenute le criptovalute).
Siccome l’acquisito di criptovalute equivale essenzialmente ad effettuare un “cambio valuta”, ciò che si consegue è un utile o una perdita della sostanza mobiliare del contribuente.
Per quanto attiene invece l’imposta sul reddito, essendo la detenzione di criptovalute qualificata come sostanza mobiliare, occorre determinare se queste monete appartengano alla sostanza privata oppure alla sua sostanza commerciale del contribuente.
A dipendenza della qualifica, le conseguenze fiscali sono differenti:
- quando appartengono alla sostanza privata del contribuente, l’utile conseguito è, di principio, esente da imposta (principio del capital gain esente da imposta, articolo 15 cpv. 3 della Legge tributaria del Cantone Ticino [LT], articolo 16 cpv. 3 della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), e le perdite non sono deducibili;
- quando, invece, appartengono alla sostanza commerciale, l’utile è imponibile, mentre le perdite integralmente deducibili (articolo 17 cpv. 2 LT, articolo 18 cpv. 2 LIFD).
Bisogna, tuttavia, rilevare che, nel corso degli anni, la giurisprudenza del Tribunale federale ha reso più difficile la possibilità di conseguire un utile esente dall’imposta sul reddito. Secondo il Tribunale federale gli utili provenienti da un’attività che oltrepassa la semplice amministrazione della sostanza privata rappresentano un reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza commerciale, pur mancando ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.
L’AFC ha pertanto pubblicato una circolare, la n. 36, del 27 luglio 2012, sull’imposizione del commercio professionale di titoli che si applica – mutatis mutandis – anche ai casi delle criptovalute. In questo documento amministrativo vengono definiti dei criteri che, se cumulativamente adempiuti, escludono l’imponibilità dell’utile in capitale conseguito con la vendita di criptovalute. La circolare prevede, in particolare, una doppia verifica: (i) un primo esame preliminare fondato su alcuni criteri che, se sono cumulativamente presenti, escludono appunto l’esistenza di un commercio professionale di titoli (e quindi di criptovalute); (ii) viceversa, se i criteri non sono cumulativamente rispettati, si applicano gli indizi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale federale per stabilire se si tratti di semplice gestione della sostanza privata (utile esente, perdita non deducibile) oppure di attività lucrativa indipendente (utile imponibile, perdita deducibile).
I criteri definiti dalla circolare nell’esame preliminare sono i seguenti: (1) i titoli (comprese le criptovalute) venduti sono stati detenuti per almeno 6 mesi; (2) il volume delle transazioni per anno civile (somma di tutti i prezzi di acquisto e di vendita) non supera complessivamente più di 5 volte il valore dei titoli (comprese le criptovalute) e degli averi sui conti all’inizio del periodo fiscale; (3) il conseguimento di utili in capitale da operazioni con titoli (comprese le cripotvalute) non è necessario per sostituire dei redditi mancanti o venuti a mancare per il mantenimento del tenore di vita del contribuente; (4) gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi oppure i redditi da sostanza imponibili conseguiti con titoli sono maggiori, in proporzione, ai relativi interessi passivi; (5) l’acquisto e la vendita di prodotti derivati si limita alla copertura delle proprie posizioni in titoli.
Nel caso in cui solo uno dei criteri citati non fosse rispettato, allora non sarà possibile escludere – a priori – l’esenzione dell’utile in capitale conseguito con la vendita di criptovalute e le autorità fiscali saranno tenute ad osservare i principi giurisprudenziali. In particolare l’impiego di rilevanti mezzi di terzi per finanziare le operazioni, la frequenza delle operazioni e la breve durata del possesso delle criptovalute costituiscono degli indizi a favore di una tassazione dell’utile in capitale conseguito, ma anche di una deduzione delle perdite conseguite.
Si osserva, infine, che sono imponibili, ai fini dell’imposta sul reddito, i casi di pagamento del salario in criptovalute così come le attività di Mining delle criptovalute.