24 Luglio 2020

La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni – I° parte

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), modificando il contenuto dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997 e abrogando il comma 3 dell’articolo 68 Tuir, ha rivisitato completamente il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali detenute fuori dal regime d’impresa.

In particolare:

  • da un lato, all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997 è stato aggiunto il riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 Tuir, in maniera tale da comprendere le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%;
  • dall’altro, abrogando il comma 3 dell’articolo 68 Tuir è stata eliminata la disposizione secondo cui le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%.

Inoltre, per simmetria impositiva, è stato modificato anche l’articolo 68, comma 5, Tuir al fine di equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate.

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 attengono esclusivamente alla determinazione del quantum da tassare e alla modalità operativa di attuazione del prelievo senza incidere sulla qualificazione del reddito né tantomeno sui principi che lo governano. Infatti, anche in vigenza della nuova disciplina:

  • i redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
  • le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
  • il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti (Circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, p. 27);
  • per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite in base ad un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio (articolo 68, comma 6, quarto periodo, Tuir);
  • qualora il costo di acquisto delle partecipazioni ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dall’articolo 9, comma 2, Tuir (Circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, p. 28);
  • in caso di corrispettivo dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta (articolo 68, comma 7, lettera f, Tuir).

In merito a quest’ultimo aspetto la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Documento di ricerca del 14/9/2018) ha opportunamente sottolineato come “con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall’incasso del corrispettivo. Occorre quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l’aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d’imposta in cui deve avvenire la tassazione”.

Si pensi al seguente esempio: il sig. Rossi, in data 14 aprile 2011, ha venduto la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. per un corrispettivo di 6.000 euro incassato:

  • in data 14 aprile 2014 per euro 3.000;
  • in data 14 aprile 2019 per euro 3.000.

Sulla base di quanto sopra, considerando che il costo di acquisto della partecipazione è di 5.000 euro, la plusvalenza tassabile è così determinata:

  • plusvalenza 2014:  3.000 – 5.000 x (3.000/6.000) = 500;
  • plusvalenza 2019: 3.000 – 5.000 x (3.000/6.000) = 500.

In questo caso sia la quota di plusvalenza realizzata nel 2014 sia la quota di plusvalenza realizzata nel 2019 scontano l’imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, in quanto l’operazione di cessione si è perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2012, data a decorrere dalla quale l’aliquota è stata incrementata al 20% per effetto dell’articolo 2 D.L. 138/2011.