16 Dicembre 2019

La tassazione delle plusvalenze dei beni strumentali

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 86 Tuirle plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli che generano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir concorrono a formare il reddito:

  • se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato;
  • se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra l’indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato;
  • se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nel qual caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Tale distinzione risulta essere fondamentale in quanto incide sulle modalità di tassazione.

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