1 Agosto 2023

La tassazione per enunciazione dell’imposta di registro

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai fini dell’imposta di registro non possono essere tassati come “atti enunciati” gli atti semplicemente “presupposti” all’emissione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti soltanto “nominati” nel provvedimento o nel negozio giuridico intercorso fra le parti, soggetto a registrazione a termine fisso.

È questo il principio enunciato nella sentenza della CTR Piemonte n. 581 del 20.07.2021, nella quale è stato chiarito che l’enunciazione non va intesa come una mera incorporazione dell’atto enunciato in quello enunciante; affinché ricorrano i presupposti perché l’atto enunciato venga sottoposto a tassazione è necessario che i tratti distintivi e le portate applicative dei due atti rimangano ben delineati nei relativi elementi costitutivi.

Nella citata pronuncia, infatti, viene precisato – alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 28559/2019) – che “Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante”.

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