9 Gennaio 2019

La tassazione sostitutiva al 20% manderà in cortocircuito il forfettario

di Fabio Garrini
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I commi da 17 a 22 della Legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018) disegnano un nuovo regime di tassazione sostitutiva dei redditi conseguiti; per la verità non pare del tutto corretto parlare di “regime” in quanto i contribuenti continuano ad utilizzare le regole proprie di determinazione del reddito e, al reddito così ottenuto, applicano l’imposta sostitutiva del 20%.

A ben vedere, quindi, tale sistema di tassazione è molto più vicino ad una ipotesi di “flat tax” di quanto non lo sia il regime forfettario.

Possiamo dire che si tratta di un secondo step, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, che nella prima versione della legge di bilancio era rubricato “Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni” (la versione definiva della legge di bilancio è un articolo unico che non prevede alcuna rubrica per i singoli provvedimenti in esso contenuti).

Quello che risulta interessante segnalare è una possibile convenienza fiscale molto superiore a quella prevista per il regime forfettario: la determinazione analitica ammessa in questo regime sostitutivo potrebbe prevedere prelievi molto più contenuti di quelli conseguenti all’applicazione del regime forfettario. Paradossalmente, converrà conseguire ricavi superiori per ottenere una tassazione inferiore.

Confronto tra forfettario e sostitutivo

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva ad Irpef, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del 20%, si pone in posizione contigua al regime forfettario, visto che l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente deve essere compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000.

Da notare che tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore alla soglia di € 65.000, che quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito).

La contiguità tra i due regimi, ma l’esclusività nell’applicazione subordinata all’ammontare dei componenti positivi conseguiti, desta una certa perplessità perché, a causa delle diverse modalità di determinazione del reddito, potrebbe portare ad una minore tassazione per i soggetti che conseguono risultati economici superiori.

 

ESEMPIO 1

Mario Rossi svolge l’attività di elettricista e nel 2020 consegue ricavi per € 63.000 sostenendo costi per € 40.000.

Applicando il regime forfettario egli realizza un reddito di € 54.180, calcolato applicando ai ricavi incassati nel periodo d’imposta la misura di forfettizzazione del reddito pari all’86%.

A tale reddito si andrà ad applicare l’aliquota del 15% di prelievo sostitutivo, ottenendo un’imposta di € 8.127 (per facilità omettiamo di considerare i contributi previdenziali).

ESEMPIO 2

Consideriamo la stessa situazione descritta nell’esempio precedente, ma in questo caso ipotizziamo che Mario Rossi riesca a conseguire ricavi per un ammontare poco superiore, pari ad € 67.000, sostenendo lo stesso ammontare di costi.

Superando il limite di € 65.000 Mario Rossi vede precluso l’accesso al regime forfettario (ipotizziamo che il fatturato sia costante) e decide di applicare il nuovo regime sostitutivo.

Egli determina il reddito in maniera ordinaria: € 67.000 – € 40.000 = € 27.000.

A tale reddito applica l’aliquota del 20% di tassazione sostitutiva, ottenendo un’imposta di € 5.400.

Da questo semplice esempio risulta del tutto evidente come il diverso metodo di determinazione del reddito potrebbe portare a risultati anomali.

Mentre chi fattura meno di € 65.000 è vincolato ad una determinazione forfettaria del reddito, chi supera tale soglia considera i costi realmente sostenuti, nel caso descritto ben superiori alla misura forfettaria attribuita dal Legislatore.

Paradossalmente, viene tassato in maniera significativamente minore un reddito reale maggiore, il che non è accettabile, in particolare considerando che i due regimi sono contigui (va ricordato che presentano regole analoghe, quali le cause di fuoriuscita) e quindi sono pensati all’interno di un medesimo quadro logico.

Sarebbe quindi più equo consentire anche ai contribuenti che conseguono componenti positivi inferiori alla soglia di € 65.000 la possibilità, in alternativa alla determinazione forfettaria, di applicare la modalità di determinazione analitica del reddito; questo permetterebbe di risolvere il paradosso appena descritto.

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Forfettari e semplificati: le regole in vigore nel 2019