27 Giugno 2023

La tematica del titolare effettivo tra modello Redditi e Registro delle imprese

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il tema della necessaria indicazione del titolare effettivo di una impresa tocca due ambiti di particolare attualità:

  • un primo ambito immediatamente operativo, e cioè l’indicazione nel rigo RU 150 del modello Redditi,
  • un secondo ambito non ancora operativo ma di imminente attivazione rappresentato dalla comunicazione del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese.

 

Titolare effettivo e modello Redditi

La prima tematica rientra nell’ambito degli interessi dell’Unione Europea e, più precisamente, controllare che fondi europei siano destinati a soggetti meritevoli o comunque non compromessi da condanne penali o quant’altro.

In modo particolare si tratta delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in forza del quale i beneficiari del credito d’imposta beni strumentali ( ma anche credito d’imposta ricerca e sviluppo e credito per formazione 4.0) sono tenuti ad indicare i dati relativi ai ti­tolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento euro­peo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).

L’indicazione del titolare effettivo è presente in ognuno dei quadri RU delle singole dichiarazioni, modello Redditi persona fisica, modello Redditi società di persone e modello Redditi società di capitali, e questa è una prima ma rilevante differenza rispetto alla tematica del Registro dei Titolari effettivi che riguarda solo i soggetti dotati di personalità giuridica (quindi escluse imprese individuali e società di persone).

Con riferimento alle regole per la individuazione del Titolare effettivo (regole mutuate dalla normativa antiriciclaggio) si possono individuare alcune indicazioni di carattere pragmatico:

  • per le società di capitali il titolare effettivo è il socio che detiene più del 25% del capitale sociale, con la ulteriore indicazione che laddove più soci presentassero questa quota societaria avremmo più titolari effettivi, il che esclude automaticamente che il titolare effettivo sia solo il socio che controlla, o, in altri termini, si può certamente dire che non sempre il socio controllante è l’unico titolare effettivo. In questa direzione si può vedere il chiarimento del Mef del 11.11.2013 che di fronte alla domanda “Una società ha un socio al 51%, uno al 30% ed uno al 19%: è corretto, come si sostiene nel documento di ricerca Assirevi n. 147 e nelle linee guida del Cndcec, sostenere che il socio di maggioranza assoluta sia l’unico titolare effettivo?”, risponde: “Nell’esempio indicato, la qualifica di titolare effettivo quindi è attribuibile ai due soci che possiedono quote superiori al 25%”;
  • nel caso in cui nessun socio detenga una quota superiore al 25% e nessuno altresì eserciti influenza dominante occorre individuare il titolare effettivo nel rappresentate legale.

 

Titolare effettivo e registro delle imprese

Diverso è lo scenario dell’articolo 3 D.M. 55/2022 il quale obbliga (ma la norma non è ancora operativa posto che dovranno essere diramati provvedimenti attuativi) i soggetti dotati di personalità giuridica a comunicare al Registro delle Imprese il nominativo del titolare effettivo.

In questo senso l’articolo 3, comma 1 del citato provvedimento recita: “Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese”.

Una particolare attenzione va rivolta al caso specifico delle società nella quali il socio si è avvalso del rapporto fiduciario per intestare la propria quota alla società fiduciaria.

In tal caso il successivo comma 2 del citato decreto pone a carico del fiduciario l’obbligo di comunicare il titolare effettivo fiduciante, ma a quali condizioni tale obbligo si concretizza?

Sul punto è interessante analizzare un approfondimento di FederFiduciaria, secondo il quale si può concludere che l’obbligo in questione in capo ai fiduciari è realmente cogente solo in rari casi.

Tale conclusione trova la sua giustificazione nelle seguenti considerazioni.

In primo luogo con il termine di contratto fiduciario, in realtà, si comprendono due fattispecie molto diverse tra loro: nel contratto fiduciario di tipo romanistico il fiduciario diviene il reale intestatario del bene, ancorché egli lo debba gestire rispettando la volontà del fiduciante e sia tenuto, in base al cosiddetto pactum fiduciae, alla reintestazione del bene al fiduciante qualora questi lo decida. Si tratta di un contratto che in genere viene sottoscritto quando oggetto di esso è un bene immobile ed anche in questa fattispecie il fiduciario diviene titolare effettivo solo nella ipotesi in cui su di esso gravi una reale tassazione ai fini Ires.

L’altra fattispecie, ben più frequente quando oggetto del contratto è la partecipazione societaria, è il mandato germanistico, con il quale il fiduciario non assume il ruolo di intestatario del bene, ma semplicemente si impegna ad amministrarlo nell’interesse del fiduciante.

In tale ipotesi si esclude che il fiduciario possa essere obbligato ad eseguire la comunicazione, il che porta a ritenere che debba essere considerato titolare effettivo direttamente il fiduciante nella ipotesi in cui detenga più del 25% del capitale sociale.