24 Giugno 2016

La tenuta dei libri per le società in semplificata

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 al comma 1 stabilisce che i soggetti indicati alla lettera c) del primo comma dell’articolo 13, ovverosia le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 597/1973, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

La convenienza nella scelta di costituire una società di persone è dovuta principalmente alle agevolazioni presenti nella normativa fiscale, nello specifico lo stesso regime di contabilità semplificata, poi sono rilevanti sicuramente i minori costi di avvio e di gestione. Altresì merita di essere considerata, quale parametro valutato opportuno ai fini sopra citati, la semplicità con cui si riesce a limitare l’accesso a soci estranei.

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