La territorialità di Campione d’Italia: novità e conferme
di Clara PolletSimone DimitriI comuni di Livigno, Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano sono esclusi dal territorio dello Stato italiano e comunitario ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, che definisce la territorialità Iva. Si tratta di Comuni che non fanno parte neanche del territorio doganale della Comunità europea. Le merci dirette a Campione, essendo poste al di fuori del territorio doganale unionale, sono soggette ai dazi svizzeri.
Le fatture emesse nei confronti di tali soggetti non richiedono l’obbligo di fatturazione elettronica in quanto non si tratta di soggetti residenti o stabiliti sul territorio italiano; dovranno invece essere inserite nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Così, ad esempio, le prestazioni di servizio rese a clienti soggetti passivi residenti a Livigno e Campione d’Italia rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 come operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale. Tali operazioni non sono soggette alla fatturazione elettronica (obbligatoria in ambito nazionale tra soggetti passivi nazionali) e devono essere riepilogate nell’esterometro indicando nella “Natura operazione – N2”. In alternativa alla compilazione dell’esterometro può comunque essere emessa fattura elettronica con invio al SdI, conservazione del file xml ed invio di una copia della fattura tradizionale al cliente.
È quanto confermato dall’Agenzia delle entrate in risposta al quesito (Faq n. 46 del 21.12.2018) circa l’obbligo di emissione di fatture elettroniche.
Ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano; conseguentemente, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015). Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore Iva residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture nell’esterometro.
In caso di fattura ricevuta da un operatore residente in questi Comuni, non in possesso di partita Iva ma solo del codice fiscale, l’Agenzia delle entrate si era già pronunciata ai fini dello spesometro (comunicazione Dati fattura) sulla compilazione dei campi relativi all’identificativo fiscale, precisando che “nella generazione del file il sistema prevede l’inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini Iva con i seguenti elementi: “Codice identificativo della nazione” e “Codice identificativo fiscale“, il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita Iva. Nel caso di operatori economici residenti in tali Comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo “Codice identificativo della nazione” con il codice “OO” ed il “Codice identificativo fiscale” con il “codice fiscale del soggetto”.
Si segnala, infine, che a far data dal 1° gennaio 2020 la territorialità del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano, cambierà ai fini doganali.
Con Direttiva 18 febbraio 2019 n. 2019/475/Ue e Regolamento 19 marzo 2019, n. 474 che modifica il Regolamento Ue 952/2013, la Commissione europea ha accolto la richiesta dell’Italia di includere tali Comuni nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell’accisa.
Con lettera del 18 luglio 2017, l’Italia aveva chiesto che il Comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano fossero inclusi nel territorio doganale dell’Unione ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell’accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La richiesta di inclusione del Comune italiano di Campione d’Italia, un’exclave italiana nel territorio della Svizzera, e delle acque italiane del Lago di Lugano, è motivata dal venir meno delle motivazioni storiche che ne giustificano l’esclusione, quali l’isolamento e gli svantaggi economici. Per gli stessi motivi, era stata richiesta l’inclusione nell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 2008/118/CE (accise). L’inclusione nel regime doganale permette di fruire, ad esempio, del regime del transito interno (articolo 227 del Codice Doganale 952/2013) che consente alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando un Paese o un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale, quindi senza pagamento di dazi.
Resta, invece, l’esclusione di tali territori dall’applicazione territoriale della Direttiva 2006/112/CE (Iva), in quanto ciò è essenziale a garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune italiano di Campione d’Italia attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto Svizzera. Ai fini Iva, quindi, non cambiano le regole di territorialità.