19 Dicembre 2019

La trasformazione di debiti in capitale legittima l’Ace

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La sentenza n. 5116/16/19 del 29 novembre 2019 della CTP di Milano rappresenta una delle prime pronunce in tema di Ace, essendo l’agevolazione stata introdotta nel 2011.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate al fine di contestare la violazione dell’articolo 10-bis L. 212/2000, laddove rilevava che non sarebbe stato possibile trasformare il debito della partecipata Alfa Italia Srl verso la controllante lussemburghese (Alfa Luxembourg Sarl) della controllante (Alfa Italy Holding Srl) diretta della società verificata in capitale avvenuto attraverso le seguenti operazioni:

  • estinzione anticipata del debito da parte di Alfa Italia Srl verso Alfa Luxembourg Sarl;
  • finanziamento da parte di Alfa Luxembourg Sarl alla controllata diretta Alfa Italy Holding Srl;
  • conferimento in denaro di Alfa Italy Holding Srl a benefico della controllata diretta Alfa Italia Srl.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria siffatta operazione, nel suo complesso, rappresentava un’operazione circolare priva di sostanza, poiché non idonea ad alterare gli equilibri partecipativi del gruppo e avente come solo obiettivo quello di far fruire ad Alfa Italia Srl il risparmio di imposta indebito derivante dall’Ace. In particolare, l’Agenzia sosteneva che il capitale ricevuto da Alfa Italia Srl fosse in realtà dalla stessa finanziato mediante un’operazione circolare, secondo uno schema elusivo.

Dal canto suo, la accertata rilevava che solo un’operazione così strutturata avrebbe permesso di trasformare il debito in capitale senza alterare gli equilibri partecipativi del gruppo; ciò, peraltro, senza che si sia verificata la duplicazione del beneficio, atteso che la Alfa Italy Holding Srl ha opportunamente registrato una variazione in diminuzione della propria base Ace, corrispondente al conferimento effettuato nel capitale della controllata Alfa Italia Srl. La rinuncia del credito da parte della Alfa Luxembourg Sarl a titolo di conferimento nel capitale sociale della Alfa Italia Srl avrebbe determinato, invece, una modifica della compagine sociale di quest’ultima.

La Commissione milanese accoglie il ricorso del contribuente, siccome alla base di tutta l’operazione vi era l’intenzione da parte di Alfa Italia Srl di realizzare un piano di sviluppo che richiedeva l’investimento di ingenti risorse finanziarie. Da qui l’esigenza di trasformare il debito in capitale proprio, di sicuro più idoneo a supportare un piano di sviluppo di lungo periodo poiché non presuppone alcun obbligo restitutorio. I giudici concordano con la ricorrente nel ritenere che la semplice rinuncia al credito da parte della Alfa Luxembourg Sarl avrebbe comportato una sostanziale modifica degli assetti societari della società controllata italiana; pertanto, tale soluzione non può essere giudicata alternativa a quella perseguita.

Ne consegue che non può dirsi indebito il vantaggio fiscale conseguito dalla Alfa Italia Srl così come “non potrebbero essere considerati indebiti” persino “i vantaggi fiscali conseguiti dai contribuenti che abbiano effettivamente incrementato il proprio patrimonio al solo fine di beneficiare dell’agevolazione Ace”.

A detta della CTP, a sostengo della parte ricorrente va altresì considerato che:

  • è vero che non si è verificata alcuna duplicazione di Ace, attesa la sterilizzazione operata dalla Alfa Italy Holding Srl;
  • l’incremento patrimoniale conseguito dalla Alfa Italia Srl non è frutto di un’operazione circolare, in quanto la liquidità ricevuta dalla stessa non è stata da essa finanziata.

Per tutto ciò, considerato l’effettivo incremento patrimoniale conseguito dalla Alfa Italia Srl è senz’altro idoneo a consentire alla ricorrente di beneficiare dell’agevolazione Ace.

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