27 Agosto 2016

La tutela nella prelazione agraria

di Luigi Scappini
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Il proprietario di un fondo agricolo inciso dal diritto di prelazione agraria ha l’obbligo, nel caso in cui stia procedendo alla sua alienazione a titolo oneroso o alla costituzione sullo stesso di un diritto di enfiteusi, di procedere alla cosiddetta denunciatio, cioè alla comunicazione, obbligatoriamente in forma scritta ad substantiam, al titolare di tale diritto del preliminare stipulato con il promesso acquirente.

Recentemente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12883/2016 ha precisato come, una volta azionata la procedura della denunciatio, non sia più possibile tornare sui propri passi e quindi, una volta comunicato il preliminare al titolare del diritto di prelazione, non si può non alienare il fondo.

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