La validità del trust costituito contemporaneamente alla messa in liquidazione della società
di Luigi Ferrajoli
Nella recentissima sentenza del 02/09/2013, il Tribunale di Treviso si è trovato ad accertare, in via incidentale, la validità di un trust nel quale erano stati conferiti i beni di una società posta in liquidazione il medesimo giorno in cui era stato costituito il trust, con successiva domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nel caso in esame, l’amministratore unico della società aveva sottoscritto l’atto istitutivo di trust in data 30/12/2010, lo scioglimento con la messa in liquidazione della società era avvenuto con atto del 30/12/2010, mentre la domanda di cancellazione della società dal Registro delle Imprese era stata presentata in data 25/02/2011.
A seguito di tali circostanze, i creditori della società cancellata si sono rivolti al Giudice del Registro presso il Tribunale di Treviso chiedendo che venisse revocata la cancellazione della società, lamentandone l’illegittimità in quanto avvenuta in carenza dei presupposti di legge.
In particolare, i ricorrenti hanno eccepito che l’istituzione del trust, da parte della società debitrice, era avvenuta senza la preventiva liquidazione dell’attivo patrimoniale nonché senza un bilancio finale di liquidazione, dato che quello depositato aveva carattere meramente apparente.
Il Giudice del Registro, dopo avere ricostruito la successione dei fatti, pur dando atto della regolarità formale degli atti posti a corredo della domanda di iscrizione della cancellazione, ha ritenuto invalido il trust e revocato la cancellazione della società dal Registro della Imprese.
Nello specifico ha infatti evidenziato che, sebbene la cancellazione dal Registro delle Imprese comporti l’irreversibile estinzione del soggetto giuridico, ex articolo 2495 Codice Civile, tale effetto può essere collegato unicamente laddove avvenga in presenza dei presupposti di legge, ovvero l’effettivo compimento della liquidazione desumibile dal bilancio di liquidazione, documento contabile da cui si deve ricavare l’avvenuta integrale liquidazione dell’attivo con la sua destinazione al pagamento dei creditori e che deve conseguentemente individuare l’eventuale residuo attivo da distribuire pro quota ai soci ex articolo 2492 Codice Civile.
Qualora, invece, risulti che in realtà la liquidazione non sia terminata o non sia stata correttamente svolta, è possibile provvedere, ai sensi dell’articolo 2191 Codice Civile, alla cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione della cancellazione della società.
Nel caso di specie, secondo il Giudice, il bilancio di liquidazione era un documento contabile solo apparente, privo del suo contenuto proprio; inoltre nella nota integrativa non era fatto alcun riferimento all’atto istitutivo del trust, nonostante l’evidente stretto collegamento tra esso e la conseguente messa in liquidazione della società in pari data; il trust peraltro era stato sottoscritto dall’amministratore unico, senza alcun richiamo alla delibera sociale autorizzativa ed il medesimo amministratore aveva nominato se stesso quale trustee.
Poiché il trust era stato costituito con lo scopo dichiarato di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei creditori della società, secondo il Giudice doveva essere valutata la meritevolezza degli interessi che con esso si intendevano tutelare; tale requisito non poteva essere riconosciuto in un’operazione che, pur formalmente destinata al soddisfacimento dei creditori, in realtà, attraverso la segregazione dell’intero complesso aziendale, aveva in concreto dato luogo alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti.
Ed infatti il trustee risultava titolare di un potere di disposizione dei beni senza alcuna limitazione ed appariva libero da qualsiasi concreto programma di liquidazione e da adeguate forme di comunicazione verso i creditori sociali o di loro fattivo coinvolgimento, senza nemmeno un reale vincolo di tempo per la liquidazione (l’atto di costituzione prevedeva una durata del trust di dieci anni, termine palesemente incompatibile con la dichiarata finalità di agevolazione della liquidazione).
Infine, secondo il Giudice, il trust, quale modalità scelta per la liquidazione dei beni, per essere ritenuto valido avrebbe dovuto comporsi con il bilancio finale di liquidazione, per la corretta e completa comprensione delle vicende liquidatorie, in modo che la situazione rappresentata nel documento finale fosse coerente con il precedente bilancio.