18 Gennaio 2020

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel nostro ordinamento, in materia di notificazione, coesistono diverse norme, applicabili a seconda dell’ambito di riferimento.

In via generale, sotto il profilo disciplinato dal codice di procedura civile, l’articolo 137, comma 1, c.p.c. prevede che le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, debbano essere eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. Il secondo comma della norma in esame stabilisce che “l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”.

In aggiunta a tale disposizione, l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 esplicita che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c., tuttavia con determinate modifiche inerenti le modalità di espletamento dell’incombente, con l’individuazione dei messi comunali.

Ulteriormente, per quanto concerne specificamente il processo tributario, le notificazioni sono disciplinate dall’articolo 16 D.Lgs. 546/1992, il quale prevede, al comma 2che le stesse debbano essere fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’articolo 17” e al comma 3anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto”.

Tale mezzo di notifica è definito notificazione diretta.

La notifica si considera effettuata, fatta salva l’ipotesi di consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto.

La Corte di Cassazione si è occupata più volte di problematiche inerenti la fattispecie della notifica a mezzo del servizio postale; sul punto si segnala l’interessante principio espresso nella sentenza n. 9795/2018, secondo cui “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, nel caso di consegna del plico a persona diversa del destinatario, non sono quelle previste dall’articolo 139 c.p.c., bensì quelle previste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non sia ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiaree l’occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.

Con l’ordinanza n. 30542 del 22.11.2019, la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che, nel caso di notifica a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbano risultare dall’avviso di ricevimento sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

Sul punto la Corte ha confermato la tesi dell’Ufficio. Infatti, dall’esame dell’avviso di ricevimento dell’atto impositivo, allegato al ricorso, era emerso che la notifica era stata effettuata al domicilio dichiarato dal destinatario, nelle mani di un soggetto identificatosi domiciliatariodel liquidatore della società ricorrente.

Nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, come confermato dalla Corte di Cassazione, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall’agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente, secondo l’attestazione posta dall’agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario superare allegando e provando il contrario (Cass. Civ. sent. n. 26134/2016 e Cass. Civ. 14865/2012 secondo cui: “Deve considerarsi valida la notifica di una cartella esattoriale a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede. L’amministrazione non è tenuta, in sede di consegna del plico, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il consegnatario fosse un dipendente. Infatti, l’art. 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante; ai fini della regolarità della notificazione basta che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall’incarico – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza”).

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