La validità della notifica per irreperibilità relativa
di Luigi FerrajoliLa notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c..
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non trovi il destinatario della notifica, si possono verificare due situazioni:
- il soggetto è momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo, ed allora verrà applicata la normativa prevista dall’articolo 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa);
- il soggetto risulta trasferito in un luogo sconosciuto, oppure non si rinviene una abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica (c.d. irreperibilità assoluta).
La notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. è valida se l’ufficiale ha rispettato determinate formalità:
- il deposito dell’atto presso la casa comunale;
- l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario;
- l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta raccomandata informativa).
Ciò posto, esclusivamente nel caso in cui vengano espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell’invio della raccomandata informativa, la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo, è da ritenersi valida. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1699 del 22.01.2019.
Nel caso di specie, il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale a mezzo estratto di ruolo, che veniva rigettato dalla CTP competente, provvedimento che veniva confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio.
In particolare, la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella seguita a mezzo del servizio postale, essendo state rispettate tutte le formalità previste dall’articolo 140 c.p.c..
Avverso la decisione del giudice di secondo grado il contribuente proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte eccependo, tra i vari motivi di diritto, la violazione del D.P.R. 602/1973, dell’articolo 26 D.P.R. 600/1973, dell’articolo 140 c.p.c. e dell’articolo 2700 cod. civ..
Infatti, secondo il contribuente la CTR aveva errato nel ritenere accertato l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, non potendo nel caso di specie considerare tale attestazione “coperta da fede privilegiata”, in quanto l’adempimento era stato compiuto non dal messo ma da un Ufficiale postale.
Il giudice di legittimità, ritenendo fondato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi di impugnazione, ha accolto il ricorso riformando la sentenza impugnata.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “il compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione”, la quale “fa fede sino a querela di falso”.
Tuttavia, la Corte ha proseguito affermando che: “tale principio va completato dall’affermazione che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza o da lui compiuti”.
Nella fattispecie in oggetto, dovendosi il messo notificatore avvalere del servizio postale per la trasmissione della comunicazione informativa prevista dall’articolo 140 c.p.c., nella relata di notifica, l’ufficiale giudiziario, previa indicazione di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla citata norma, potrà indicare esclusivamente di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, comprensivo delle indicazioni previste dall’articolo 48 disp. att. c.p.c., da spedire con raccomandata a.r., ma sicuramente non potrà attestare l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’ufficio postale.
Ne consegue che la relata di notifica non avrà il carattere fidefaciente in relazione alla spedizione della raccomandata, atteso che tale ultima operazione non è stata eseguita alla presenza dell’’Ufficiale giudiziario; e, pertanto, la prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza la necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.
In altre parole, dovendo la missiva informativa prevista dall’articolo 140 c.p.c. essere spedita dall’Ufficio postale, in difetto di valida documentazione che accerti tale circostanza, la notifica dovrà ritenersi nulla.
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto nel caso di specie la fondatezza della censura proposta dal ricorrente, non essendo stata rispettata la formalità rappresentata dall’invio della raccomandata dall’attestazione effettuata dal messo notificatore.
La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.