16 Dicembre 2017

La validità della notifica di più atti con una sola raccomandata

di Luigi Ferrajoli
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Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi dell’articolo 2697, comma 1, cod. civ..

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l’Ente Impositore abbia notificato al contribuente più avvisi con un’unica raccomandata e il resistente abbia eccepito la mancata notificazione di una parte degli avvisi: l’onere della prova spetta necessariamente al mittente.

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