18 Maggio 2021

La validità della notifica postale “diretta”

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Argomento di particolare interesse riguarda la validità della notifica postale “diretta”, in particolare di atti tributari, in caso di assenza temporanea del destinatario, eseguita dall’Ente Impositore.

L’articolo 1 L. 890/1982prevede che in caso di notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale (possibilità che gli viene preclusa solo se l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica di atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori dal comune ove ha sede l’ufficio per i quali l’Ufficiale giudiziario sia obbligato ad avvalersi del servizio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

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