L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di processo tributario telematico e di notifica degli atti tributari, in particolare gli articoli 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992, dell’articolo 16 D.P.R. 68/2005, dell’articolo 48 D.Lgs. 82/2005, dell’articolo 39, comma 8, lett. d), D.L. 98/2011, dell’articolo 12 D.Lgs. 156/2015, dell’articolo 3, comma 3, D.M. 163/2013, dell’articolo 16 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016 e del D.M. 15.12.2016.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il proprio orientamento espresso sul punto secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992, che richiama il D.M. 163/2013, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario erano previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie delle regioni Toscana e Umbria, come precisato dall’articolo 16 D.M. 04.08.2015 (cfr. Cass. n. 17941/2016). Successivamente, con D.M. 14.12.2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze; per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15.04.2017.
Secondo la Cassazione, nel caso di specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15.04.2017, anche se il processo è iniziato prima di tale data; pertanto, l’appello proposto a mezzo Pec il 19.07.2017 dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio risultava ritualmente notificato, nella vigenza del processo tributario telematico.
La Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013, in base al quale “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore“, disposizione dalla quale la CTR evinceva il principio secondo cui le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio, traendone la conseguenza che, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello è preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo pec.
Secondo la Cassazione, tuttavia, “L’interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l’appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente”.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio.