26 Novembre 2019

La validità delle notifiche tributarie via pec

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di notifica degli atti tributari, si applica il principio del tempus regit actum, pertanto le notifiche effettuate via pec in data successiva all’introduzione del processo tributario telematico, in relazione alla commissione di competenza, sono valide anche se il giudizio era stato originariamente incardinato mediante modalità cartacea.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25713 dell’11.10.2019, in una vicenda nella quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente; secondo la CTR, essendo stato il ricorso in primo grado notificato prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, la notifica dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata (pec) era inesistente in quanto difforme dal modello legale, considerando, in particolare, che l’articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013 prevedeva che dovessero utilizzarsi in primo grado ed in appello le medesime modalità di notifica.

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