La validità in appello della procura rilasciata al difensore in primo grado
di Angelo GinexL’articolo 83 c.p.c. stabilisce che lo ius postulandi, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.
Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.
La procura alle liti, che deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale autentica la firma del conferente l’incarico, può essere di due tipi: generale o speciale.
La procura generale è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale è invece quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.
Generalmente, si è soliti far sottoscrivere ai propri clienti procure speciali recanti formule standard come la seguente: «La Società Alfa (P.IVA xxx), con sede in xxx alla via xxx, in persona del legale rappresentante Sig. X, delega l’Avv. X (C.F. xxx – PEC xxx – Fax xxx) a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento xxx, conferendogli espressamente ogni più ampio potere, ivi compresi quello di nominare sostituti processuali, conciliare…».
Cosa accade, però, nella ipotesi in cui il difensore proponga un ricorso in appello e la parte appellata eccepisca il difetto dello ius postulandi in quanto la procura alle liti risulta rilasciata in primo grado “in ogni fase del giudizio” e non, come sopra riportato, “in ogni fase e grado del giudizio”?
Tale questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27298, ove i Giudici di vertice hanno dovuto vagliare la legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello proposto da un dottore commercialista, al quale, a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, era stata rilasciata la procura alle liti con la seguente letterale formulazione: «Il sottoscritto xxx, … delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dr. xxx, Dottore Commercialista, …., conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare…».
La CTR aveva fondato detta declaratoria, per l’appunto, sul difetto di rappresentanza processuale, ritenendo inidonea, la procura conferita, a superare la presunzione di cui all’articolo 83, comma 4, c.p.c. (secondo cui «La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa»), necessitante invece, a suo dire, della formula “in ogni sua fase e grado”.
Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che nella specie la procura alle liti è stata rilasciata con riferimento al “giudizio” (formula equipollente a: «per il presente giudizio»; «presente processo»; «presente procedimento»; «presente causa»; «presente controversia»; «presente lite») e che non sussistono ulteriori elementi limitativi, con l’evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado.
Inoltre, analogo rilievo può svolgersi con riferimento al termine “fase”, che, rapportato a “giudizio”, viene, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a “grado” del processo, come suo sinonimo (Cfr., Cass. sent. n. 16718/2007), sicché non può ritenersi rivestire quel carattere delimitativo invece attribuitogli dalla CTR.
Quindi, ne consegue che non costituisce elemento limitativo l’inciso “in ogni fase”, riferito al “giudizio”, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi (Cfr., SS.UU., sent. n. 5528/1991), non necessitando di formule sacramentali, con la conseguenza che detto inciso deve intendersi con riferimento anche al secondo grado.
Concludendo, la procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad “ogni fase del giudizio”, in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo.