21 Marzo 2022

La valutazione del Tribunale nel concordato semplificato

di Francesca Dal Porto
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nel nuovo istituto del concordato semplificato, di cui all’articolo 18 D.L. 118/2021, il Tribunale è chiamato a svolgere un ruolo molto significativo, anche in considerazione del fatto che ai creditori non è attribuito il diritto di voto della proposta.

I creditori, infatti, una volta ricevuta la comunicazione della proposta e dei documenti ad essa allegati, possono solo valutare se opporsi all’omologazione del concordato o meno, costituendosi nei termini di legge.

È il Tribunale che ha il compito di valutare in modo penetrante la proposta e decidere se omologarla o meno.

In particolare, l’intervento del Tribunale è richiesto in due momenti: in fase iniziale, quando l’imprenditore deposita l’istanza introduttiva (articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021) e in sede di udienza di omologazione (articolo 18, comma 5, D.L. 118/2021).

In fase iniziale, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta (in ordine alla sua legittimità) ed acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto (del precedente procedimento di composizione negoziata), con decreto:

  • nomina l’ausiliario;
  • assegna all’ausiliario un termine per il deposito del parere;
  • ordina che la proposta, insieme alla relazione e al parere dell’esperto e al parere dell’ausiliario, siano comunicati, a cura del debitore, ai creditori;
  • fissa l’udienza per l’omologazione.

In un secondo momento, ossia in fase di udienza di omologazione, dopo che i creditori abbiano presentato eventuale opposizione all’omologazione della proposta, il Tribunale, assunti mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, è chiamato ad omologare o meno la proposta, con un altro decreto.

Per effettuare questo tipo di valutazione, in assenza dell’approvazione da parte del ceto creditorio che non è richiesta e in assenza anche della relazione del Commissario Giudiziale ex articolo 172 L.F., il Tribunale dovrà impegnarsi in una serie di difficili verifiche in ordine alla proposta.

In primo luogo, il Tribunale dovrà verificare la regolarità del contraddittorio e del procedimento.

In particolare, è necessario accertare che tutti i soggetti interessati e che possono subire gli effetti del provvedimento di omologazione (o di mancata omologazione) della proposta abbiano avuto la possibilità di partecipare al procedimento.

Quindi, in concreto si tratterà di verificare l’avvenuta comunicazione della proposta a tutti i creditori di cui all’elenco presentato e la regolarità formale di tutti gli ulteriori passaggi del procedimento previsto dalla legge.

Il Tribunale, in questa fase, deve altresì verificare che la proposta rispetti l’ordine delle cause di prelazione.

In altri termini, è necessario che la proposta tenga conto delle norme di legge che regolano l’ordine di pagamento dei creditori, sulla base dei titoli prelatizi che assistono i loro crediti.

I titoli prelatizi possono consistere in privilegi speciali, generali, mobiliari ed immobiliari, diritto di pegno ed ipoteche.

A secondo del titolo prelatizio che assiste un determinato credito, la legge prevede un ordine di pagamento rispetto agli altri.

È importante che la proposta di concordato, pur nell’autonomia contrattuale che la contraddistingue, rispetti queste regole.

Ed è il Tribunale che ha il compito di effettuare questa verifica.

Quindi il Tribunale deve controllare la fattibilità del piano di liquidazione.

Trattasi di una valutazione di merito, avvalendosi del giudizio dell’esperto che è chiamato, nel suo parere, ad esprimersi circa i presumibili risultati della liquidazione (articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021), il Tribunale deve andare oltre e valutare che tali risultati, e i conseguenti pagamenti previsti, siano concretamente attuabili nell’entità e nelle tempistiche stimate.

Infine, e questa è sicuramente la valutazione più difficile e arbitraria, il Tribunale deve verificare che:

  • la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;
  • e che la proposta comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Il Tribunale deve effettuare una vera e propria valutazione di convenienza, in ordine alla liquidazione fallimentare.

Tale aspetto, nel concordato preventivo è demandato al Commissario Giudiziale che, sul punto, deve chiaramente esprimersi nella relazione ex articolo 172 L.F. prima e nel parere ex articolo 180 L.F. poi.