27 Novembre 2017

La valutazione della partecipazione in caso di recesso del socio

di Fabio Landuzzi
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In caso di recesso da società per azioni, ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ., quando non si ha a disposizione un valore di mercato delle azioni, il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto deve tener conto della “consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali”.

Il caso in esame si colloca nell’ambito di quella tipologia di valutazioni che i Principi Italiani di Valutazione (PIV) identificano con il termine di “valutazioni legali” ossia “valutazioni disciplinate dal Codice civile, per le quali i valori oggetto di stima sono in certa misura convenzionali”. Il valutatore opera quindi in un contesto in cui dovrebbe tendere a ridurre, per quanto possibile, le diversità interpretative al fine di assicurare la massima correttezza ed equità della configurazione di valore a cui perviene, tenuto conto che lo scopo di tale operazione è quello di tutelare i soci ed in generale tutti gli stakeholders della società.

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