31 Dicembre 2018

La variazione del plafond nella dichiarazione di intento

di Clara PolletSimone Dimitri
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A partire dal 1° marzo 2017 nella compilazione della dichiarazione di intento l’esportatore abituale può compilare esclusivamente i seguenti campi:

  • 1”, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
  • 2”, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato. In quest’ultima ipotesi il dichiarante deve inserire l’ammontare fino a concorrenza del quale intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione (risoluzione AdE 120/E/2016). Ciò significa che nel campo “2” di ciascuna dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate l’esportatore abituale deve indicare esclusivamente la quota parte di plafond che intende “spendere” presso uno specifico fornitore.

L’utilizzo effettivo del plafond dipenderà dalle fatture emesse con dichiarazione di intento: infatti per l’utilizzo indicato nel quadro VC della dichiarazione annuale Iva, non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d’acquisto.

L’esportatore abituale che intende variare la scelta espressa con l’invio della dichiarazione d’intento al proprio fornitore, può avvalersi delle seguenti possibilità:

  • revocare la dichiarazione d’intento;
  • sospenderla momentanea;
  • incrementare il plafond esposto in precedenza.

Nelle prime due ipotesi (revoca o sospensione) l’esportatore abituale è tenuto esclusivamente ad inviare apposita comunicazione al proprio fornitore (consigliabile a mezzo pec) senza dover trasmettere alcuna segnalazione all’Agenzia delle entrate.

Qualora l’esportatore abituale intenda, invece, incrementare l’ammontare del plafond già dichiarato al fornitore, lo stesso ha a disposizione due ipotesi alternative, a seconda del momento in cui decide di operare la variazione.

Se lo stesso decide di variare il plafond prima dell’effettuazione della singola o della prima operazione (a seconda che abbia compilato, rispettivamente, il campo “1” o il campo “2” sopra descritto), potrà presentare una nuova dichiarazione d’intento, barrando la casella “Integrativa” ed indicando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. Gli estremi della dichiarazione d’intento integrativa – che sostituisce interamente la precedente – devono essere richiamati nella fattura emessa all’atto dell’effettuazione dell’operazione.

Diversamente, nel caso in cui sia stato compilato il solo campo “2” ed il plafond sia già stato parzialmente utilizzato, per incrementare l’ammontare di plafond in precedenza dichiarato è necessario che l’esportatore abituale presenti, prima dell’effettuazione dell’eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d’intento già presentata, una nuova dichiarazione, senza barrare la casella “Integrativa” ed indicando l’importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva (risposta n. 126 a interpello del 21.12.2018).

Il cedente/committente che emette la fattura relativa a detta operazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 deve, in tal caso, richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d’intento, ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il plafond insufficiente a coprire l’imponibile dell’operazione che si vuole porre in essere sia quella che “integra” il medesimo plafond.

Si ricorda che il fornitore dell’esportatore abituale ha l’onere di monitorare il plafond del proprio cliente, onde evitare l’irrogazione di sanzioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 471/1997. Per questo motivo il fornitore che riceve una nuova dichiarazione d’intento dal proprio cliente (o una dichiarazione “integrativa”) dovrà aggiornare l’ammontare del plafond oggetto di monitoraggio, al netto delle operazioni effettuate.

L’incremento del plafond riportato in una dichiarazione d’intento presentata in precedenza trova applicazione anche per le importazioni di beni.

Con la risoluzione prot. 58510/RU del 20.05.2015 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che le operazioni di importazione possono essere effettuate con la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate. In tal caso le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale. Pertanto, se il soggetto passivo Iva ha presentato una dichiarazione d’intento barrando la casella “Dogana” avrà la possibilità di variare la scelta effettuata avvalendosi delle medesime alternative descritte in precedenza.

Se il “ripensamento” avviene prima di effettuare l’importazione dei beni il contribuente può presentare una nuova dichiarazione d’intento barrando la casella “Integrativa”, riportando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. In caso contrario, ossia quando il plafond è già stato parzialmente utilizzato per alcune importazioni, lo stesso può implementare il plafond in precedenza dichiarato presentando una nuova dichiarazione.

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