La verifica dei requisiti di accesso al regime dei neo domiciliati
di Angelo GinexL’articolo 24-bis D.P.R. 917/1986 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’Irpef, cui possono accedere le persone fisiche (e, su loro richiesta, uno o più familiari di cui all’articolo 433 cod. civ.) che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno nove periodi d’imposta sui dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, in relazione ai redditi prodotti all’estero.
In particolare, tale opzione prevede che sui redditi di fonte estera della persona fisica sia dovuta un’imposta sostitutiva forfetaria annuale pari a 100.000 euro, fermo restando però l’obbligo di assolvere l’imposizione ordinaria sui redditi di fonte italiana. In caso di estensione dell’opzione ad uno o più familiari, ciascuno di essi è invece tenuto a versare un’imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 25.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 3, citato, l’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello “probatorio”, presentata all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), L. 212/2000.
Sul punto, si rileva che con provvedimento n. 47060/2017 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’istanza in parola deve indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una check list (e le relative istruzioni), la quale, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata all’istanza di interpello; ove rilevante, deve essere altresì presentata la relativa documentazione a supporto, al fine di agevolare la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al regime.
Sempre nel provvedimento sopra indicato, l’Agenzia delle Entrate, derogando a quanto disposto dall’articolo 24-bis D.P.R. 917/1986, ha sancito la facoltatività dell’interpello in esame. Tale impostazione è stata altresì confermata nella circolare AdE 17/E/2017, secondo cui il contribuente ha due alternative:
- presentare istanza di interpello circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime (in tal caso, la successiva dichiarazione dei redditi reca gli elementi informativi minimi);
- non presentare istanza di interpello ed esercitare comunque l’opzione mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta di validità del regime, avendo però cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello (in tal caso, la dichiarazione dei redditi reca gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni soggettive di accesso al regime).
Alla stregua di quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, appare evidente come la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime in parola sia sostanzialmente rimessa al contribuente; fermo restando che – come precisato dalla circolare AdE 17/E/2017 – qualora, in sede di controllo, venga accertata la mancanza dei presupposti sopra indicati, l’opzione non è valida con conseguente recupero di imposta ed applicazione delle sanzioni.