7 Giugno 2022

La verifica giudiziale dell’indicazione del titolo di prelazione

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La proposizione della domanda di ammissione al passivo di un credito è disciplinata dall’articolo 93 L.F., il quale prevede che la stessa avvenga tramite ricorso – da depositare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo – contenente, tra gli altri elementi previsti dal comma 3 della citata norma, l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale (comma 3, n. 4).

In ragione di quanto disposto dal combinato di cui agli articoli 2745 e 2746 cod. civ., il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e può essere generale o speciale, a seconda del fatto che esso inerisca a tutti i beni mobili del debitore ovvero a determinati beni mobili o immobili.

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