11 Febbraio 2016

La vigilanza dei sindaci non riguarda il “merito” della gestione

di Fabio Landuzzi
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Nei confronti del Collegio sindacale sono come noto ipotizzabili due diverse tipologie di responsabilità con riguardo all’adempimento dei propri doveri.

  1. La prima, cd. “esclusiva”, è quella relativa alla violazione degli obblighi di verità delle proprie attestazioni, e di conservazione del segreto sui fatti e sui documenti di cui abbia avuto conoscenza nell’espletamento del mandato. Si tratta di una responsabilità che discende da atti commissivi che causino un danno la cui esistenza ed entità deve essere provata da colui che la invoca.
  2. La seconda, cd. “omissiva”, è riferita a tutte le violazioni del dovere di vigilanza sugli atti compiuti dagli amministratori.

Rispetto a questo secondo profilo di responsabilità, si rammenta che ai sensi dell’art. 2403, c.c., la vigilanza a cui è chiamato il Collegio sindacale è volta in primo luogo alla verifica dell’osservanza della legge e dello statuto e al rispetto, da parte degli amministratori, dei principi di corretta amministrazione. Non può pertanto estendersi anche all’esame dell’opportunità e della convenienza delle scelte gestionali.

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