29 Maggio 2019

La violazione dei tempi di permanenza non invalida l’accertamento

di Marco Bargagli
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Con l’introduzione della L. 212/2000, conosciuta tra gli addetti ai lavori come Statuto dei diritti del contribuente, abbiamo assistito a una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuente, con l’emanazione di precise regole da rispettare nel corso dell’attività ispettiva.

In estrema sintesi, per espressa disposizione normativa:

  • tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali all’interno dei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuati solo se ricorrono “effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo”;
  • in occasione dell’accesso presso i locali aziendali, il contribuente ha il diritto di essere informato circa le motivazioni (rectius ragioni) che hanno determinato l’avvio del controllo fiscale, dell’oggetto delle attività che saranno effettuate, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che devono essere riconosciuti al soggetto passivo d’imposta in occasione della verifica fiscale;
  • la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio;
  • il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, nelle particolari ipotesi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

In ogni caso, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

In merito, dalla lettura dell’articolo 12, comma 5, L. 212/2000, si desume che la locuzione “permanenza presso la sede del contribuente” non coincide con la durata complessiva della verifica.

Infatti, il termine di permanenza rileva sul piano dell’effettiva permanenza presso la sede del contribuente per esigenze propriamente ispettive, considerando le giornate lavorative effettivamente ivi trascorse a decorrere dalla data di accesso per svolgere le operazioni di controllo, con esclusione di singoli ed episodici contatti connessi con adempimenti meramente procedurali quali, ad esempio, notifiche, prelevamento o riconsegna atti (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte III – capitolo 3 “Avvio, esecuzione e conclusione della verifica”, pag. 77 e ss.).

Proprio sul tema della permanenza dei funzionari del Fisco presso i locali aziendali, la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 1778 del 23.01.2019, ha sancito che l’eventuale violazione dei termini di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non comporta la nullità dell’accertamento.

Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini è scaturito da una verifica fiscale nel corso della quale era stata constatata – ai fini Ires – l’indebita deduzione di costi (ammortamenti e perdite su crediti), in violazione al principio di competenza ex articolo 109 Tuir, ai fini Irap l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito (ammortamenti e consulenze commerciali) e, con riguardo all’Iva, l’omessa dichiarazione di operazioni di cessione di beni, per le quali era stata contestata l’indebita qualificazione di “cessioni all’esportazione non imponibili”.

In merito, il contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la nullità dell’atto impositivo che era stato emesso a conclusione di una verifica protrattasi oltre trenta giorni, senza, tuttavia, che fosse intervenuta alcuna proroga delle operazioni ispettive.

I Supremi Giudici di legittimità, sulla base di un consolidato orientamento, hanno chiarito che in tema di verifiche tributarie la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo.

La fattispecie in rassegna non comporta neanche l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che “nessuna di tali sanzioni” è stata prevista dal legislatore la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (conformemente si citano i seguenti precedenti giurisprudenziali: Corte di cassazione, ordinanza n. 10481 del 27.04.2017; Corte di cassazione sentenza n. 2055 del 27.01.2017; Corte di cassazione, sentenza n. 7584 del 15.04.2015).

In definitiva, a parere degli ermellini, la Commissione regionale – pur riconoscendo il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente e l’assenza di una formale proroga della verifica fiscale – ha correttamente escluso l’invalidità dell’atto impositivo emesso all’esito della verifica fiscale.

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