20 Luglio 2019

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali

di Luigi Ferrajoli
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Con la recente sentenza n. 26417depositata in data 14.06.2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una contestazione di reato per omessa comunicazione di ogni variazione patrimoniale non inferiore ad Euro 10.392,14 – previsto dagli articoli 76, comma 7, e 80 D.Lgs. 159/2011, in relazione all’acquisto di una autovettura.

In particolare, l’articolo 80 D.Lgs. 159/2011prevede, al comma 1, che “le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani”.

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