La voluntary fa rotta via pec verso Pescara
di Alessandro BonuzziIl Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 142716 di ieri ha reso noto che la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, è attribuita al centro operativo di Pescara.
Ne deriva che la relazione di accompagnamento e la documentazione che integrano le istanze di adesione, devono essere trasmesse, dal 6 novembre al 30 dicembre 2015, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.
Si ricorda che le modalità di trasmissione sono descritte nell’allegato n. 3 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 secondo cui la e-mail di trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione deve necessariamente contenere nell’oggetto, separati da uno spazio,
- il codice fiscale del soggetto richiedente,
- il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza e,
- nel caso di invio multiplo, il numero progressivo dell’invio rispetto al numero totale delle email da inviare.
A detta dell’Ufficio, la decisione di convogliare tutte le istanze in un’unica struttura dovrebbe consentire una maggiore efficienza nella lavorazione delle richieste già pervenute alle Direzioni provinciali competenti.
Non cambia nulla, invece, per le domande e gli atti relativi alla voluntary disclosure di competenza della Direzione provinciale di Bolzano, anche se presentati dopo il 10 novembre 2015.
A riguardo, infatti, il Provvedimento in commento precisa che la Direzione provinciale di Bolzano mantiene la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015 in base al quale “Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell’elenco riportato nell’allegato n. 3 sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’interessato, individuato ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”. In pratica, continua a valere il criterio del domicilio fiscale.
Il termine ultimo per inviare le istanze di regolarizzazione rimane il prossimo 30 novembre così come prorogato dal D.L. 153/2015 ancora in corso di conversione. A seguito del completamento dell’iter di conversione, nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, l’Ufficio fa sapere che sarà emanato un ulteriore Provvedimento al fine di prevedere la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.