L’abuso della sottocapitalizzazione può configurare elusione nei rapporti infragruppo?
di Fabio Landuzzi
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26489/2013 del 26 novembre 2013 ha ritenuto passibile di elusione fiscale il comportamento della società italiana che, nell’ambito di un rapporto di conto corrente di corrispondenza acceso con la propria controllante estera, sosteneva e quindi deduceva fiscalmente gli interessi passivi maturati a seguito di pagamenti di propri debiti che venivano sistematicamente eseguiti dopo il previsto termine di 60 giorni; la Suprema Corte ha infatti ritenuto che tale comportamento costituisse una fattispecie elusiva della allora vigente disposizione in materia di thin capitalization e di conseguenza ha eccepito la deducibilità dei suddetti oneri finanziari.
La sentenza si colloca in un contesto storico normativo, quello della thin capitalization rule, oggi superato dalla riscrittura completa della disciplina fiscale degli finanziari contenuta nell’articolo 96 del Tuir. Tuttavia, pur con i limiti della necessaria contestualizzazione normativa, e peraltro senza disporre dal testo della sentenza di maggiori elementi utili a comprendere appieno i fatti censurati, vi sono alcuni concetti che vengono affermati in questa sentenza e che destano qualche perplessità.
Si fa riferimento in modo particolare al ragionamento che la Suprema Corte conduce laddove osserva che il fatto di pagare i debiti oltre la loro scadenza di 60 giorni configurava da parte della società un comportamento che “non poteva non fare evincere un intento lucrativo in ordine alla deduzione di interessi passivi”. Viene quindi ravvisata in questa fattispecie una artificiosa vestizione in termini di interessi di somme che altrimenti sarebbero state fisiologicamente trattare come dividendi.
Il caso meriterebbe quindi di una maggiore conoscenza specifica soprattutto per poter valutare, in chiave economica, se il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali verso le imprese del gruppo potesse rappresentare per la società italiana una scelta gestionale economicamente apprezzabile per ragioni finanziarie (valide ragioni economiche) oppure, come afferma la sentenza in commento, fosse una scelta improntata solo a produrre un vantaggio fiscale; ciò, seppure desti comunque qualche perplessità l’affermazione di un presunto vantaggio fiscale, oltre che per la società italiana (ovviamente, attraverso la deduzione degli oneri finanziari), anche per il socio estero nel ricevere interessi attivi in luogo di dividendi.
La struttura finanziaria ed il mix di capitale e debito rappresentano una libera scelta imprenditoriale, la quale trovava e trova tuttora una precisa regolamentazione fiscale nel Tuir nell’ambito delle norme poste a presidio proprio degli eventuali effetti fiscali indesiderati che possono essere indotti dal sovra indebitamento; quindi, si ritiene che se la scelta della leva finanziaria è sorretta da decisioni imprenditoriali e quindi da valide ragioni economiche, non dovrebbe trovare spazio un sindacato di elusività dell’operazione. A questo riguardo, la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 11154 del 2010) ebbe modo di precisare che la società italiana che non applica interessi di mora per crediti scaduti e vantati verso società del gruppo potrebbe incorrere nell’accertamento di maggiori ricavi omessi, a meno che non dimostri le ragioni economiche sottostanti a questa scelta.
Pertanto, si ritiene più corretto applicare alle situazioni in commento (ritardi sistematici nei pagamenti infragruppo con conseguente addebito di interessi di mora o di dilazione, oppure e in modo speculare, omessa applicazione di interessi attivi di mora su propri crediti scaduti verso clienti infragruppo) delle valutazioni riferite alla consuetudine commerciale, agli usi invalsi nel settore, a vantaggi compensativi tratti dal comportamento adottato e quindi in generale spostando il giudizio sul fronte della eventuale antieconomicità dell’operazione piuttosto che giudicare della elusività della stessa, poiché si tratta fondamentalmente di scelte di conduzione del business.